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Il Consiglio di Stato dichiara inammissibile il ricorso di Nuova Florit S.r.l.


Pubblicato il: 7/14/2022

Nuova Florit S.r.l. è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Giuseppe Ciaglia, Patrizio Leozappa e Alessandro Pallottino, Roma Capitale dall'avvocato Umberto Garofoli mentre la Regione Lazio è stata difesa dall'avvocato Elisa Caprio.

Nuova Florit S.r.l. ha presentato ricorso n. 8699/2021 contro Roma Capitale, la Regione Lazio e il dott. Ferdinando Maria Leone, non costituito in giudizio, per la revocazione : della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV 17 febbraio 2021 n.1445, che ha respinto i ricorsi riuniti nn. 5361/2016 e 1841 /2019 R.G. proposti per la riforma: (ricorso n. 5361/206)della sentenza T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. II quater, 16 maggio 2016 n.5789, che ha accolto in parte il ricorso n. 12144/2015 proposto per l’annullamento del silenzio - inadempimento formatosi il 16 agosto 2015 sulla diffida, protocollata presso il Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica di Roma Capitale al n. QI/2015/119242 del 16 luglio 2015, a rilasciare un provvedimento esplicito confermativo del silenzio - assenso asseritamente formatosi sull’istanza di rilascio di permesso di costruire 19 giugno 2014, prot. n. QI/2014/93830 presentata dalla Nuova Florit S.r.l. per realizzare due palazzine ciascuna di nove piani fuori terra su aree costituenti il comparto C8 del sub comprensorio C compreso nel Piano di assetto per la riqualificazione della stazione Ostiense; (ricorso n. 1841/2019)della sentenza T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. II bis, 18 luglio 2018 n.8069, che ha respinto il ricorso n. 8553/2017 R.G. proposto per l’annullamento del provvedimento 9 giugno 2017 prot. n. 8/2017 del Commissario ad acta nominato per l’esecuzione della sentenza predetta e per la condanna di Roma Capitale al risarcimento del danno;

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto (ricorso n. 8699/2021), lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente a rifondere alle controparti costituite Roma Capitale e Regione Lazio le spese del giudizio, spese che liquida in € 4.000 (quattromila/00) per ciascuna parte, e così per complessivi € 8.000 (ottomila/00), oltre rimborso spese forfetario e accessori di legge, se dovuti.