La Cassazione si esprime circa un licenziamento illegittimo
Pubblicato il: 6/28/2022
Campigli Christian è stato assistito dagli avvocati Giovanni Nicola D'Amati e Claudia Costantini. La Poligrafici Editoriale S.p.A. è stata rappresentata dagli avvocati Federico Hernandez e Francesco Alvaro.
Campigli Christian ha proposto ricorso n.38245-2019 contro Poligrafici Editoriale S.p.A. avverso la sentenza n. 727/2019 della Corte d'Appello di Firenze.
Campigli Christian, giornalista professionista per il quotidiano La Nazione (editore Poligrafici Editoriale s.p.a.), con contratto di collaborazione autonoma dal dicembre 2011 al 10 ottobre 2016, oltre che in alcuni limitati periodi con distinti contratti di lavoro subordinato a termine, aveva rivendicato la natura effettivamente subordinata del rapporto per tutta la sua durata e il proprio diritto all'inquadramento come redattore; di avere ricevuto il 19/9/2016 da Poligrafici Editoriale s.p.a. comunicazione di recesso dal contratto di collaborazione, senza alcuna motivazione.
Il Tribunale ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto, ritenendo il licenziamento illegittimo formalmente per difetto di motivazione ma determinato, nella sostanza, da giustificato motivo oggettivo, rappresentato da crisi aziendale, oltre che insussistenti le condizioni per il repechage. a condannato, di conseguenza, l'editore a corrispondere al giornalista il risarcimento dei danni riconoscendogli anche l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di otto mensilità.
La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza impugnata, muovendo dall'affermata natura subordinata del rapporto, ha qualificato il recesso intimato dalla società come ritorsivo, oltre che illegittimo per mancanza delle dovute formalità.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi e dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.