Il Consiglio di Stato si esprime sul ricorso presentato da Selecta Industrial Operations
Pubblicato il: 10/5/2022
Selecta Industrial Operations S.p.A. è stata rappresentata dall'Avv.to Mario Esposito; Enel Italia S.p.A. è stata rappresentata Aristide Police e Filippo Degni; Il Consorzio Stabile Mosaiko è stato rappresentato dagli Avv.ti Umberto Cossu e Antonio Toullier; Postel s.p.a è stata rappresentata dagli Avv.ti Filippo Pacciani e Alessandro Botto.
Enel Italia s.p.a. indiceva il 28 settembre 2020, tramite una richiesta di offerta, una procedura negoziata per l’affidamento triennale con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dei “Servizi di stampa elettronica a dati variabili, confezionamento, finitura bollette e documenti per il Gruppo Enel inclusa la finitura di buste e materiali cartacei”, cui invitava a partecipare cinque operatori economici individuati nel comparto di riferimento e nella adeguata classe di interpello del suo sistema di qualificazione, di cui, da ultimo, all’avviso pubblico di Enel 24 febbraio 2020.
Ricevute le offerte di quattro operatori, tra cui Postel s.p.a., Consorzio Stabile Mosaiko e Selecta Industrial Operations s.p.a., la stazione appaltante, del disciplinare di gara di dare corso a ulteriori fasi di negoziazione dell’offerta, li invitava a presentare un’offerta economica migliorativa mediante rilancio competitivo, invito che era accolto da Postel e Mosaiko, che proponevano una riduzione dell’offerta iniziale, mentre Selecta riconfermava la proposta già formulata.
Con specifico riferimento alla reiezione dei motivi contenuti nei mezzi aggiunti, Selecta sostiene di aver dimostrato che la capacità delle macchine messe a disposizione da Mosaiko tramite la consorziata Imbalplast, come emerge da un’offerta depositata in primo grado relativa alle stesse, non garantirebbe il rispetto delle prescrizioni di gara nell’ipotesi di imbustamento di 3 fogli mediamente considerato dalla specifica tecnica citata, avendo dette macchine capacità inferiore (825.660 buste/invii al giorno) a quelle dichiarate dal Consorzio (1.056.000): sul punto, la sentenza sarebbe erronea laddove afferma trattarsi di una capacità produttiva massima, anziché minima. Del resto, l’indicazione di una capacità produttiva massima sarebbe un dato inutile a fronte della necessità di garantire un certo quantitativo di stampe, peraltro tarate su un documento “mediamente composto da tre fogli”, dato anche questo non riferito a un monte massimo. Ancora, Selecta sostiene che la non coincidenza nell’offerta di Mosaiko tra la messa a disposizione di 7 linee di imbustamento e di 42 linee di stampa e la dichiarazione di 9 linee di imbustamento e di 43 linee di stampa, maggiori numeri valutati in sede di attribuzione di punteggio, circostanza confermata dalla stessa sentenza impugnata, avrebbe dovuto condurre, prima ancora che all’accertamento dell’erroneità del punteggio premiale, all’accertamento della dovutezza dell’esclusione dalla gara del controinteressato per indeterminatezza, genericità e contraddittorietà, mentre il Tar anche in questo caso si sarebbe inammissibilmente sostituito alla volontà del concorrente. Nel merito della questione, osserva che il giudice di prime cure avrebbe trascurato il dato letterale del disciplinare relativo ai punteggi dedicati alle dotazioni hardware e software, non rilevando che Mosaiko ha partecipato alla gara indicando nella relazione tecnica e nel “dettaglio capacità produttiva” macchinari non effettivamente messi a disposizione, ma che hanno tuttavia concorso all’attribuzione di punteggio tecnico: e non rileverebbe che il disciplinare non abbia richiesto di indicare il numero di linee di imbustamento e di stampa, in quanto in ogni caso l’offerta doveva essere puntualmente descritta, sicchè la verifica tecnica compiuta dalla stazione appaltante sarebbe illegittima, e l’avviso espresso dal Tar circa l’irrilevanza dell’incongruenza in parola sarebbe viziato anche perché privo di supporto argomentativo.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale. Condanna l’appellante principale alla refusione in favore delle altre parti costituite delle spese del giudizio, che liquida nell’importo pari a euro 5.000,00 oltre accessori di legge per ciascuna di esse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.