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Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso presentato da Arera


Pubblicato il: 10/6/2022

Enel Global Trading è stata rappresentata dagli Avv.ti Marcello Cardi, Guido Greco, Luca Griselli e Manuela Muscardini; Snam Rete Gas è stata rappresentata dall'Avv.to Giuseppe Caia.

Con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al TAR lombardo, l’originaria ricorrente Enel Trade s.p.a. ha esposto di operare nel settore dell'importazione del gas naturale con flussi prevalenti dai punti di ingresso situati nel Sud Italia (specie attraverso il c.d. punto di entrata di Mazara del Vallo, dal quale entra circa il 65% del gas complessivamente importato dalla società); in particolare, la società acquista capacità di trasporto sulla rete di trasporto nazionale, cedendo i quantitativi trasportati a soggetti terzi (società di vendita e/o società di produzione elettrica).

Con l’atto introduttivo del giudizio, Enel Trade s.p.a. ha contestato l’insieme delle delibere con le quali ARERA ha, dapprima, fissato i criteri di determinazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il quadro regolatorio 2014-2017 e, successivamente, ha in concreto approvato le tariffe per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, lamentando che - in ragione di esse - la società subirebbe un ulteriore incremento di costi, verrebbero penalizzati e discriminati gli operatori la cui attività di importazione è prevalentemente concentrata nei punti di entrata situati nel Sud Italia, distorta la concorrenza e frustrata la promozione della sicurezza degli approvvigionamenti mediante la diversificazione dei canali di rifornimento dall’estero.ARERA aveva prorogato i precedenti criteri di regolazione delle tariffe del servizio di trasporto di gas naturale anche per il periodo transitorio degli anni 2018 e 2019, confermando i criteri relativi al riparto percentuale tra capacity e commodity (i medesimi oggetto di contestazione nella presente sede), nonché la limitazione a solo sei punti di aree tariffarie di uscita della rete nazionale di gasdotti (aspetto parimenti contestati nel ricorso in questione). Inoltre, venivano censurati i criteri tariffari di recupero dei costi correlati all’acquisto di gas di autoconsumo, poiché non verificabili e ingiustificatamente più elevati per i punti di entrata nel Sud Italia. Arera e Snam Rete Gas s.p.a. (quest’ultima quale impresa maggiore di trasporto) si sono costituite per resistere al ricorso. In primo grado interveniva ad adiuvandum Eni s.p.a..

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio del grado di appello.