La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei confronti di Sofaland
Pubblicato il: 7/29/2022
Nel procedimento Sofaland Srl è stata rappresentata dall’Avv. Giuseppe Fausto Di Pede.
L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di Sofaland Srl atto di irrogazione delle sanzioni per l’omesso invio telematico della comunicazione relativa ai dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute dal proprio cessionario, esportatore abituale, in relazione ad una operazione avvenuta all’inizio del 2009.
L’impugnazione della contribuente, che deduceva l’illegittimità dell’atto e, comunque, la non debenza delle sanzioni, era rigettata dalla CTP di Matera. La sentenza era riformata dal giudice d’appello, che riteneva la violazione meramente formale e, comunque, non più punibile in forza della sopravvenuta modifica normativa di cui al d.lgs.
n. 175 del 2014, che aveva posto a carico dell’esportatore abituale (e non più del fornitore) l’obbligo dell’invio della comunicazione.
L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con tre motivi. Resiste Sofaland Srl con controricorso.