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Il Consiglio di Stato respinge l'appello proposto da Ab.Med. S.r.l.


Pubblicato il: 7/7/2022

Ab.Med. S.r.l. è stata rappresentata nel contenzioso dall'avvocato Antonello Rossi mentre Optikon 2000 S.p.A è stata difesa dall'avvocato Elio Leonetti.

Ab.Med. S.r.l. ha proposto ricorso n. 2504/2022 contro l’Azienda Tutela Salute ATS Sardegna, Azienda Regionale della Salute Regione Sardegna Ares, l’Azienda Socio Sanitaria Locale Asl 1 Sassari, Azienda Socio Sanitaria Locale Asl 2 Gallura, l’Azienda Socio Sanitaria Locale Asl 3 Nuoro, Azienda Socio Sanitaria Locale Asl 7 Sulcis e la Regione Autonoma della Sardegna, non costituiti in giudizio, nei confronti di Optikon 2000 S.p.A. – Società Unipersonale, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 00897/2021, resa tra le parti, nel ricorso per l'annullamento (previa adozione di idonee misure cautelari): 1. del provvedimento di aggiudicazione definitiva, di cui alla determinazione n° 2236 del 20.04.2021 del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica – Struttura Complessa Ingegneria Clinica di ATS Sardegna, nella parte in cui ha aggiudicato il lotto n. 3 alla Optikon 2000 s.p.a.;
2. della presupposta proposta prot. n. 2371 del 15.04.2021 (conosciuta solo per estremi), concernente l'aggiudicazione del lotto n. 3 alla predetta Optikon 2000 s.p.a.;
3. della comunicazione di aggiudicazione del lotto n. 3, ex art. 76 D.Lgs. 50/2016, di cui alla nota ATS prot. n. P.G./2021/0141466;
4. del verbale R.U.P. n. 3 del 10.03.2021 di “Approvazione operazioni di gara e proposta di aggiudicazione”, limitatamente al lotto n. 3;
5. ove occorra, dei verbali della Commissione Tecnica:
- n. 2, relativo alle sedute riservate del 14 e 21 settembre 2020, nella parte in cui l'offerta tecnica della Optikon 2000 s.p.a., relativamente al lotto n. 3, è stata ritenuta rispondente “alle specifiche e condizioni a base di offerta richieste dalla stazione appaltante”;
- nn. 3 e 4, relativi alle sedute riservate del 5 e del 19 ottobre 2020, nella parte in cui è stato assegnato e confermato il punteggio di 52,13 all'offerta tecnica della Optikon 2000 s.p.a., relativamente al lotto n. 3;
6. sempre ove occorra, del Capitolato Tecnico (par. 2 pag. 7), nella parte in cui prevede che “Ogni Apparecchiatura dovrà essere, alla data di presentazione dell'offerta, di ultima generazione presente sul mercato, intendendosi con tale definizione l'ultima versione (release) immessa in commercio del modello di apparecchiatura che l'operatore economico partecipante intende offrire fra quelli in produzione ed a disposizione nel proprio listino dei prodotti”, ove interpretato nel senso di ritenere applicabile un criterio di modernità del prodotto c.d. “relativo” e, dunque, consentire la fornitura di strumentazione obsoleta;
7. di ogni atto presupposto, conseguente o, comunque, collegato, con riserva di motivi aggiunti,
nonché
per la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto, eventualmente medio tempore stipulato, con declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione in forma specifica dell'appalto di cui sopra;
nonché (in subordine)
qualora non sia possibile il risarcimento in forma specifica, per la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell'esecuzione degli atti impugnati.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, RESPINGE l’appello, come in epigrafe proposto, e per l'effetto conferma la sentenza TAR per la Sardegna (Sezione Prima) n. 00897/2021.