Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso presentato da Wits Engineering Srl
Pubblicato il: 10/13/2022
Wits Engineering Srl è stata rappresentata dall'Avv.to Andrea Sticchi Damiani; Gse S.p.A. è stata rappresentata dagli Avv.ti Stefano Crisci e Antonio Pugliese.
La Società Wits Engineering s.p.a. appella la sentenza appella n. 1404 del 2019 con cui il Tar Lombardia, Milano, ha rigettato il ricorso diretto ad ottenere l’annullamento sia del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici, relativo all’impianto fotovoltaico di potenza pari a 49,50 kW, sito in via Fornace, snc, località Casalvelino Scalo, nel Comune di Castelnuovo Cilento (Sa).
Il GSE, in particolare, rilevando la presenza di più richieste di ammissione alle tariffe incentivanti in relazione ad impianti fotovoltaici, di potenza prossima a 50 kW, installati presso il medesimo sito, ha ritenuto che tali impianti dovessero considerarsi un unico impianto, con la conseguenza che, stante il superamento del limite di potenza di 50 KW, la società avrebbe dovuto: accedere alle tariffe del primo conto energia secondo il meccanismo concorsuale. Per l’effetto, il GSE ha riqualificato la potenza dell’impianto, attraverso la sommatoria con quella di altro impianto nella titolarità della ricorrente, disponendo la decadenza dalle tariffe incentivanti stante la violazione delle regole di accesso agli incentivi del I Conto; la normativa nazionale non ricollega alla differente potenza nominale degli impianti alcun limite al libero svolgimento dell’attività economica, né osta all’incentivazione di impianti aventi una potenza nominale superiore a 50 kW, bensì prevede, a fronte di risorse in quantità limitata e in applicazione dei principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione, l’osservanza di talune regole procedurali per la concessione dei benefici pubblici, in specie, richiedendo per gli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW una selezione comparativa in ragione dei valori di tariffa incentivante proposti da ciascun richiedente.
Viene meno, dunque, il presupposto alla base della richiesta di rinvio pregiudiziale, facendosi questione di disciplina interna che, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, non limita ma promuove, incentivandola, l’attività di produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, anche attraverso impianti di potenza nominale superiore a 50 kW.
Peraltro, nella specie, la decadenza non è stata disposta in ragione della mera vicinanza territoriale di due impianti, ma per l’artato frazionamento di impianti al fine di conseguire benefici economici non dovuti. La normativa nazionale impedisce che un progetto di investimento unitario, riferito a impianti sostanzialmente unitari espressivi di una potenza complessivamente superiore a 50 kW, sia sottoposto ad un regime semplificato e maggiormente agevolato, riservato ad impianti minori di potenza inferiore a 50 kW: non si tratta, tuttavia, di una limitazione dell’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ma soltanto di un divieto di costruzioni artificiose, fondate su una separazione di impianti meramente formali, al fine di trarre benefici altrimenti non dovuti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.