Il Consiglio di Stato si esprime sui ricorsi presentati
Pubblicato il: 10/22/2022
Il Comune di Ornavasso è stato rappresentato dall'Avv.to Eva Maschietto; Enel Green Power S.p.a è stata rappresentata dall'Avv.to Ugo Petronio.
Con ricorso iscritto al n. 9913/2020 il Comune di Ornavasso ha chiesto il parziale annullamento della sentenza del TAR Piemonte con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto da Enel Green Power S.p.a. Si è costituita nel presente grado di giudizio Enel Green Power S.p.a. segnalando di aver appellato la stessa sentenza con ricorso iscritto al n. 121/2021 e chiedendone la trattazione congiunta. Nel ricorso da ultimo citato si è, specularmente, costituito il Comune di Ornavasso, segnalando la pendenza del ricorso n. 9913/2020 e chiedendone la trattazione congiunta. Si è, altresì, costituita solo formalmente la Regione Piemonte. In vista della trattazione del merito le parti principali hanno depositato, in entrambi i giudizi, memorie conclusive e repliche.
Enel Green Power S.p.a. gestisce l’impianto idroelettrico delle Centrali Enel Ornavasso e Alpe Bacco. Tali impianti insistono su alcuni terreni nel Comune di Ornavasso, identificati al Catasto Comunale, mentre su altri limitrofi sono posizionati dei canali derivatori funzionali agli impianti di cui sopra. Il Comune nel 2015 avviava un articolato percorso di ricognizione degli usi civici nel proprio territorio affidando prima all’arch. Boschi l’incarico di rilevare i beni in questione e, poi, al geom. Locarni quello di risolvere i dubbi su alcune aree rimaste di incerta attribuzione (in particolare n. 206 particelle catastali) e di redigere un elenco, a catasto vigente, di tutte le aree a proprietà collettiva. A chiusura di tale percorso il Comune adottava la delibera con cui procedeva all’approvazione degli studi peritali del geom. Locarni e, così, all’aggiornamento dell’accertamento delle terre civiche esistenti sul territorio di propria competenza (già avvenuto, peraltro con decreto del commissario agli usi civici, nel 1934).
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe, previa riunione, li respinge.
Compensa fra le parti le spese degli appelli riuniti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.