Il Consiglio di Stato condanna il Comune di Foggia, accogliendo il ricorso proposto da Festa Anna
Pubblicato il: 4/1/2022
Festa Anna è stata rappresentata dall'Avv.to Alberto La Gloria; Il Comune di Foggia è stato rappresentato dall'Avv.to Antonio Puzio; Automobile Club Foggia è stata rappresentata dall'Avv.to Felice Eugenio Lorusso.
Nell’anno 2004 la signora Anna Festa (di seguito anche soltanto “la ricorrente”) richiedeva al Comune di Foggia l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio su suolo pubblico di un impianto di distribuzione carburanti con annessi servizi stradali, come da progetto presentato. Con sentenza 18 ottobre 2011, n. 5565 questa V Sezione del Consiglio di Stato, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla ricorrente contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Bari, annullava il provvedimento impugnato in primo grado con il quale il Comune di Foggia aveva concesso senza gara l’area in contestazione all’Automobile Club di Foggia, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, e accertava l’obbligo del Comune di assegnare l’area in parola previo esame comparativo delle domande presentate. Il Consiglio di Stato, rilevato che il procedimento di comparazione delle domande non risultava ancora nemmeno avviato, accoglieva il ricorso per ottemperanza proposto dalla signora Festa, ordinava al Comune di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza, e nominava il Prefetto di Foggia o un funzionario da lui delegato per l’adozione di tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, nel caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso e per l’effetto, già dichiarato il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente Anna Festa, condanna il Comune di Foggia per il titolo su indicato al pagamento in favore della ricorrente delle somme indicate in sentenza (sia per il lucro cessante che per il danno emergente).