Il Consiglio di Stato respinge l'appello proposto dalla “Società Sviluppo Ancona Nord” s.r.l.
Pubblicato il: 9/1/2022
Nel procedimento la “Società Sviluppo Ancona Nord” s.r.l. è stata rappresentata dall’avvocato Andrea Galvani; il comune di Chiaravalle è stata rappresentato dagli avvocati Alberto Fantini e Roberto Tiberi; la provincia di Ancona è stata rappresentata difesa dall’avvocato Claudia Domizio; l’associazione regionale dei comuni marchigiani (A.n.c.i.-Marche) è stata rappresentata dagli avvocati Giovanni Ranci e Alessandra Ranci.
La società “Sviluppo Ancona nord” s.r.l. è proprietaria di un’area sita nel territorio del comune di Chiaravalle, oggetto di un piano di lottizzazione convenzionato, approvato dal comune con la deliberazione del consiglio comunale n. 57 del 28 giugno 2002 e a cui è seguita la convenzione di lottizzazione rogata in data 1° dicembre 2003.
In data 15 gennaio 2004, in attuazione della predetta lottizzazione, il comune rilasciava il permesso di costruire n. 1/2004, con il quale veniva autorizzata la realizzazione delle opere di urbanizzazione. In data 11 giugno 2012, il fondo veniva promesso in vendita alla società Alba s.r.l. In data 9 agosto 2012, la società e la promissaria acquirente presentavano una variante al piano di lottizzazione, consistente, principalmente, in una diversa distribuzione dei lotti, delle strade e degli standard urbanistici.
Il comune di Chiaravalle rilasciava ad entrambe le società i seguenti permessi di costruire.
Giunge all’esame del Consiglio di Stato l’appello proposto dalla società Sviluppo Ancona Nord s.r.l. (dichiarata fallita nel corso del presente giudizio), avverso la sentenza del T.a.r. per le Marche n. 963 del 21 novembre 2014, che ha respinto il ricorso di primo grado e compensato le spese di lite. In primo grado, la società ha impugnato, domandandone l’annullamento: a) l’atto di sospensione del procedimento di approvazione della variante al Piano di lottizzazione della “Zona PTU2”, ubicata in adiacenza alla uscita autostradale di Ancona nord, in attesa che venga espletata dai soggetti richiedenti la procedura di screening di valutazione ambientale strategica (VAS) nelle forme previste dalla normativa vigente; b) la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione del procedimento di approvazione della variante al piano di Lottizzazione della “Zona PTU2”; c) tutti gli atti connessi, collegati e presupposti a quelli elencati in precedenza.