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La Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso di Pleiadi 89 Uno Srl.


Pubblicato il: 7/29/2022

Pleiadi 89 Uno Srl è stato rappresentato nel contenzioso dagli avvocati Guglielmo Fransoni e Pasquale Russo mentre il comune di Fiumicino è stato difeso dall'avvocato Eugenio Dalla Valle.

Il Comune di Fiumicino ha notificato alla società in data 5 maggio 2011 mediante avvisi di accertamento e liquidazione di una maggiore ICI per gli anni 2005 al 2008, che sostituivano precedenti atti di accertamento, per la stessa imposta, notificati il 25 novembre 2010.
La società contribuente ha impugnato gli avvisi, eccependo la decadenza dalla pretesa per l'anno 2005, la illegittimità per mancata diversificazione del valore di terreni tutti compresi in un'area oggetto di convenzione urbanistica e censurando la determinazione dei valori venali delle aree anche per alcuni errori di computo. Il giudice di primo grado ha accolto il motivo relativo all'errore di computo respingendo, quanto al resto, per il resto il ricorso. La società ha
proposto appello che la Commissione regionale tributaria del Lazio ha respinto, rilevando quanto alla decadenza per l'anno d'imposta 2005 che l'atto notificato nel 2011 non è altro che la rettifica di un atto già notificato in precedenza nel 2010 e quindi tempestivamente; che gli avvisi di accertamento sono ampiamente motivati e risultano allegati tutti i documenti idonei a chiarire la ragione della pretesa tributaria, in particolare l'indicazione del valore e le modalità con cui essi sono stati determinati; che non dovevano essere allegate le delibere in quanto atti generali soggetti a pubblicità legale; che la tassabilità dei terreni è la diretta conseguenza dell'edificabilità desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune; che i valori sono stati individuati con riferimento a ciascuna annualità di imposta anche se deliberati dalla giunta nel 2009 ma stimati all'anno 2005 e che comunque detti valori non sono stati contestati in forma specifica.
Avvero la predetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente affidandosi a otto motivi.
Si è costituito resistendo il Comune.
Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento dell'ottavo motivo del ricorso relativo all'omessa pronuncia sull’errore di computo e il rigetto degli altri. La ricorrente ha depositato memoria. La causa è stata tratta all’udienza del 14 giugno 2022.

La Corte di Cassazione accoglie il quarto motivo del ricorso, rigetta il primo, secondo e terzo motivo, assorbiti gli altri, la cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.