Il Consiglio di Stato respinge l'appello proposto da Ingino S.p.A.
Pubblicato il: 9/7/2022
Nel procedimento Ingino S.p.A. è stata rappresentata dagli avvocati Marcello Fortunato e Dario Gioia, mentre Sviluppo Campania s.p.a. è stata rappresentata dall'avvocato Andrea Abbamonte.
Sviluppo Campania S.p.A., quale soggetto incaricato dalla Regione, pubblicava, in data 1° luglio 2020, un avviso di strumento finanziario per il sostegno agli investimenti produttivi in Campania, attuato con le modalità della procedura negoziale con la partecipazione del FRI Regionale di Cassa Depositi e Prestiti.
L’avviso era attuativo: a) dell'”accordo di finanziamento”, approvato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 234 del 24.06.2020; b) della “convenzione”, sottoscritta in data 26 giugno, 2020 tra la Regione Campania, Sviluppo Campania S.p.A., l'Associazione Bancaria Italiana e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con la quale sono erano stati regolati e definiti l'attivazione, la gestione e la realizzazione del programma di investimenti.
L’art. 3, lett. i) della ridetta convezione prevedeva, tra gli obblighi posti a carico della banca finanziatrice, quello di stipulare – successivamente alla delibera CDP ed alla ricezione dell’”atto di concessione” – il “contratto di finanziamento” con il soggetto beneficiario, e ciò “entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell'atto di concessione trasmesso dal soggetto attuatore”, fatta, peraltro, salva la facoltà, da parte dell’impresa richiedente o della banca finanziatrice, di richiedere al soggetto attuatore “una proroga del termine indicato non superiore a 30 (trenta) giorni”.