La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata.
Pubblicato il: 7/21/2022
Bellini Spa è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Massimiliano Nicodemo e Paolo Grassi.
L'Agenzia delle dogane contestava a Bellini Spa (già Bellini Sri) il tardivo pagamento di accise dovute su oli lubrificanti, effettuato il 31 dicembre 2007 anziché il 27 dello stesso mese, come previsto dall'art. 28, comma 6, I. n. 388 del 2000, e notificava avviso di pagamento, con cui richiedeva l'indennità di mora e gli interessi ex art. 3, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995, nonché atto di contestazione per il pagamento della sanzione amministrativa ex art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997.
Avverso l'avviso di pagamento veniva proposto autonomo ricorso, il cui iter processuale si concludeva, in termini sfavorevoli per la contribuente, con la sentenza della Corte di cassazione n. 9725 del 2014.
L'impugnazione dell'atto di contestazione, oggetto del presente giudizio, era invece accolta dal giudice di primo grado e la sentenza era confermata dalla CTR della Lombardia„ che riteneva l'obbiettiva incertezza della normativa in ordine all'interpretazione delle norme regolanti il termine per il versamento e la non cumulabilità delle sanzioni con l'indennità di mora.
L'Agenzia delle dogane ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste il contribuente con controricorso.
Con ordinanza del 22 gennaio 2019 la causa veniva rinviata per la trattazione alla pubblica udienza.
La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente. Compensa integralmente le spese dell'intero giudizio.