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Michele Abastante et al. v. Italian Ministry of Education


Pubblicato il: 11/4/2022

Michele Abastante, Laura Patrizia Abriola, Luca Aceti etc. sono stati rappresentati dall'Avv.to Mario Chieffallo; Antonio Corvino è stato rappresentato dall'Avv.to Gli appellanti hanno chiesto l’annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III bis n. 11048/2019 che aveva respinto il ricorso da essi proposto in primo grado contro il bando di cui al decreto MIUR n. 400 del 12 giugno 2017, nella parte in cui escludeva gli insegnanti tecnico pratici (ITP) dall’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, contro il DM n. 374 del 1° giugno 2017 di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d’istituto nella parte in cui escludeva i medesimi ITP anche dalla II fascia di tali graduatorie e contro il DM 374 del 24 aprile 2019 (impugnato con motivi aggiunti) che apriva le graduatorie ad esaurimento in favore di alcune categorie di insegnanti, ma non degli ITP e li aveva condannati alla rifusione delle spese in favore dell’Amministrazione nella misura di € 10.000,00 oltre accessori di legge. A sostegno della loro impugnazione, gli appellanti hanno dedotto i seguenti motivi: 1) error in iudicando, illegittimità dei provvedimenti avversati in primo grado; 2) sproporzione ed eccessività della condanna alle spese in violazione del DM n. 55/2014.Gli appellanti hanno chiesto l’annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III bis n. 11048/2019 che aveva respinto il ricorso da essi proposto in primo grado contro il bando di cui al decreto MIUR n. 400 del 12 giugno 2017, nella parte in cui escludeva gli insegnanti tecnico pratici (ITP) dall’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, contro il DM n. 374 del 1° giugno 2017 di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d’istituto nella parte in cui escludeva i medesimi ITP anche dalla II fascia di tali graduatorie e contro il DM 374 del 24 aprile 2019 (impugnato con motivi aggiunti) che apriva le graduatorie ad esaurimento in favore di alcune categorie di insegnanti, ma non degli ITP e li aveva condannati alla rifusione delle spese in favore dell’Amministrazione nella misura di € 10.000,00 oltre accessori di legge. A sostegno della loro impugnazione, gli appellanti hanno dedotto i seguenti motivi: 1) error in iudicando, illegittimità dei provvedimenti avversati in primo grado; 2) sproporzione ed eccessività della condanna alle spese in violazione del DM n. 55/2014.Michelangelo Fiorentino

Gli appellanti hanno chiesto l’annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR Lazio, che aveva respinto il ricorso da essi proposto in primo grado contro il bando di cui al decreto MIUR n. 400 del 12 giugno 2017, nella parte in cui escludeva gli insegnanti tecnico pratici (ITP) dall’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, contro il DM di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d’istituto nella parte in cui escludeva i medesimi ITP anche dalla II fascia di tali graduatorie e contro il DM (impugnato con motivi aggiunti) che apriva le graduatorie ad esaurimento in favore di alcune categorie di insegnanti, ma non degli ITP e li aveva condannati alla rifusione delle spese in favore dell’Amministrazione nella misura di € 10.000,00 oltre accessori di legge. A sostegno della loro impugnazione, gli appellanti hanno dedotto i seguenti motivi: 1) error in iudicando, illegittimità dei provvedimenti avversati in primo grado; 2) sproporzione ed eccessività della condanna alle spese in violazione del DM n. 55/2014.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

dichiara estinto in parte il giudizio nei confronti dei rinuncianti indicati in motivazione;

per il resto, accoglie in parte l’appello, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, limitatamente al capo concernente le spese di causa, in riforma della sentenza di primo grado, dispone la compensazione.

Spese del grado d’appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.