La Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato da Angelo Cremona S.p.A.
Pubblicato il: 11/3/2022
Angelo Cremona S.p.A. è stata rappresentata dall'Avv.to Paolo de Capitani.
La società Angelo Cremona s.p.a. ricorre per la revocazione dell’ordinanza depositata in data 1 marzo 2021, con cui, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle entrate, è stata ritenuta “tardiva” l’eccezione di illegittimità della delega sottoscritta meccanicamente e non con firma autografa, in quanto sollevata per la prima volta in appello, con cassazione della sentenza della CTR della Lombardia in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2010, emesso nei confronti della Angelo Cremona s.p.a.
La difesa della ricorrente deduce che i giudici dell’ordinanza di cui si chiede la revocazione sarebbero incorsi in una svista percettiva, avrebbero portato a ritenere tempestivamente proposta, già in primo grado, l’eccezione di mancata allegazione della delega di firma senza pronunciarne l’illegittimità per novità della questione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in complessivi 3.800,00, oltre spese prenotate a debito

