La Corte accoglie il ricorso di Tauqir Ahmad contro O.P.S. Officina Pressofusione Scotti Srl
Pubblicato il: 11/5/2022
Tauqir Ahmad è stato rappresentato da Antonio Carbonelli. O.P.S. Officina Pressofusione Scotti Srl è stata rappresentata da Francesco Villa Pizzi e Stefano Cuzzetti.
Con sentenza n. 271/2019 la Corte di appello di Brescia ha confermato il rigetto della domanda con la quale Tauqir Ahmad, premesso di avere prestato la propria attività di lavoro somministrato in favore della società O.P.S. Officine Pressofusioni Scotti s.r.I., in ragione di plurimi contratti a termine stipulati con il soggetto somministratore nel lasso temporale decorrente dal 14.05.2012 al 02.03.2016, aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità dei suddetti contratti e del conseguente diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con O.P.S. Officine Pressofusioni Scotti s.r.I., società utilizzatrice, con condanna di quest'ultima al risarcimento del danno parametrato alla retribuzione globale di fatto percepita in corso di rapporto.
La Corte distrettuale ha escluso di poter configurare in presenza dei plurimi contratti un unico rapporto di lavoro e confermata la decadenza del lavoratore, per mancata impugnazione, in relazione a tutti i contratti ad eccezione dell'ultimo regolato dal d. Igs. n. 81/2015, contratto ritenuto legittimo; dalla esclusione della unicità del rapporto di lavoro ha fatto derivare l'impossibilità di accertare un uso distorto, in frode alla legge, della somministrazione a termine; ha ritenuto non pertinenti nello specifico le deduzioni del lavoratore appellante in punto di non conformità della disciplina dettata dal d. Igs. n. 81/2015 alla Direttiva sul lavoro interinale fondate sul rilievo che il legislatore nazionale non aveva previsto alcuna misura necessaria ad evitare il ricorso abusivo alla somministrazione a termine ed in particolare per prevenire missioni successive con lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva 2008/14 /CE in materia di somministrazione a termine, osservando che in concreto i contratti di somministrazione conclusi dal lavoratore in vigenza del nuovo regime, in tesi contrastante con la normativa europea, erano stati contenuti in un periodo inferiore all'anno.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Tauqir Ahmad sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Milano.