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La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di Panama Trimmings.


Pubblicato il: 10/26/2022

Panama Trimmings è stata rappresentata nel contenzioso dall'avvocato Sabina Ciccotti mentre l'Agenzia delle Entrate è stata difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società ricorrente avviso di accertamento relativo alla rideterminazione del reddito d’impresa per l’anno 2007, fondata sulle seguenti osservazioni: a) indebita deduzione di perdita su crediti per € 86.247,47; infatti gli accertatori contestavano l’imputazione al fondo svalutazione crediti dell’indicata somma, pur facendo difetto gli elementi certi e precisi che costituiscono presupposto della deduzione ai sensi dell’art. 101, comma 5, TUIR; b) omessa capitalizzazione di costi per un finanziamento della durata di 180 mesi per € 34.275,42; infatti gli accertatori ritenevano che gli oneri accessori ai finanziamenti è soggetto ad ammortamento, tenendo conto della durata del finanziamento stesso, salva l’ipotesi della sua mancata erogazione, in applicazione del criterio di cui all’art.108, comma 3, TUIR; c) indebita deduzione di canoni di leasing per € 325.201,14; infatti gli accertatori ritenevano che tale deduzione presuppone la dimostrazione dell’effettivo utilizzo dei macchinari oggetto del contratto; d) indebita deduzione di costi non inerenti per € 229.900,00; infatti gli accertatori ritenevano che i costi dedotti, essendo relativi a derivato di natura speculativa, non potesseroessere dedotti in base al disposto di cui all’art. 112 TUIR. La società contribuente impugnava l’avviso, ma il ricorso era respinto dalla CTP di Padova. Veniva quindi proposto appello davanti alla CTR, che però rigettava anch’essa il gravame. Lasocietà propone quindi ricorso in cassazione, affidato a sei motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita solo in vista dell’udienza a mezzo di un semplice atto di costituzione.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

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