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La Corte rigetta il ricorso di Mediobanca.


Pubblicato il: 10/19/2022

L'Agenzia delle Entrate è stata rappresentata nel contenzioso dall’Avvocatura Generale dello Stato mentre Mediobanca Banca di credito finanziario s.p.a. è stata difesa dall’avv. Serena Giglio.

Con sentenza n. 2413/17/18 del 28/05/2018, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) ha rigettato l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 9157/26/16 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di Banca Esperia s.p.a. (oggi incorporata in Mediobanca Banca di credito finanziario s.p.a., di seguito Mediobanca), avverso l’avviso di accertamento a fini IVA relativa all’anno d’imposta 2010. Come si evince dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della erronea applicazione dell’esenzione IVA da parte della società contribuente, la cui attività svolta in favore di Duemme SGR s.p.a., secondo la prospettazione dell’Amministrazione finanziaria, era almeno parzialmente riconducibile (per una quota quantificata nel 28,3%), all’attività di banca depositaria di quote di organismi di investimento del risparmio (OICR) e, quindi, imponibile IVA in parte qua. La CTR rigettava l’appello erariale osservando che: a) dal contratto inter partes non emergevano quegli elementi tipici offerti da una banca depositaria di quote di OICR; b) del resto, lo svolgimento di tali servizi era espressamente escluso dal punto 4.7 del menzionato contratto; c) l’attività svolta da Mediobanca doveva, pertanto, ritenersi esente IVA. Avverso la menzionata sentenza, AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi e depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Mediobanca resisteva con controricorso.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre ad euro 200,00 per spese borsuali, alle spese forfetarie, nella misura del quindici per cento, e agli accessori di legge.