La Corte rigetta il ricorso di Unicoop Firenze nei confronti di Canigiani Francesco, Cresti Simone, Innocenti Massimiliano et al.
Pubblicato il: 11/7/2022
Unicoop Firenze è stata rappresentata da Arturo Maresca e Monica Grassi. Canigiani Francesco, Cresti Simone, Innocenti Massimiliano sono stati difesi dall'avvocato Andrea Conte.
Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 25 del 2018, ha accolto le domande dei lavoratori in epigrafe indicati, dipendenti della Unicoop Firenze presso vari punti vendita, dichiarando il loro diritto a percepire il trattamento economico "pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto" previsto, con riferimento alla festività del 4 novembre, dai CCNL Distribuzione Cooperativa vigenti ratione temporis sino all'anno 2012; ha condannato la società datrice di lavoro al pagamento dei relativi importi dal 2007, aderendo alla giurisprudenza secondo la quale, a seguito della entrata in vigore della legge Fornero, i termini prescrizionali non decorrevano più in costanza di rapporto non essendo più prevista, di fatto, se non in casi residuali, la tutela reale reintegratoria.
La Corte di appello di Firenze, con la sentenza n. 285 del 2019, ha confermato la pronuncia di prime cure respingendo il gravame di Unicoop Firenze soc. coop.
Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, l'UNICOOP Firenze soc. cooperativa, affidato a due motivi.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore dei controricorrenti dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.