La Corte rigetta il ricorso di Societa' Cooperativa Sociale Or.s.a. contro Giagnorio Maria
Pubblicato il: 11/7/2022
Societa' Cooperativa Sociale Or.s.a. è stata rappresentata e difes dall'avvocato Alessandro Corvino. Giagnorio Maria è stata rappresentata da Mara Parpaglioni,Sergio Vacirca e Piero Nobile.
Con sentenza n. 698 pubblicata il 16.9.2019 la Corte d'appello di Torino, nell’ambito di un procedimento regolato dal c.d. rito Fornero, ha dichiarato, confermando la pronuncia di primo grado resa in sede di opposizione, la illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo (perdita dell’appalto) con lettera del 14.8.2017 a Maria Giagnorio (dipendente con la mansione di educatrice) dalla cooperativa sociale Or.S.A., condannando la società al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 18, comma 5, della legge n. 300 del 1970.
La Corte distrettuale, escluso un profilo di improcedibilità del ricorso in opposizione proposto dalla lavoratrice per tardività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza (considerato che la società si era costituita, sanando ogni irregolarità, e che non aveva mai dedotto alcun pregiudizio conseguente da tale ritardata notifica), ha rilevato – per quel che interessa - che il tenore della lettera inviata nell’agosto 2017 alla lavoratrice era chiaramente teso a comunicare la volontà della società di risolvere il rapporto di lavoro al 31.8.2017 e quindi di “liquidare” alla stessa ogni sua spettanza, con conseguente esclusione della carica di socia della cooperativa; ha sottolineato che la società non aveva rispettato l’obbligo di repêchage, inadempimento dimostrato sia dalle allegazioni fornite dalla lavoratrice con il ricorso introduttivo del giudizio (sulla consistenza dell’azienda, sulle modalità di reclutamento del personale), non contestati dalla società, sia dal quadro probatorio (che dimostrava la scopertura di alcuni posti, quali educatrici, presso altri nidi gestiti dalla cooperativa, nello stesso periodo del licenziamento) sia dalla produzione in giudizio del libro matricola “incompleto”, tutti elementi che confermavano l’assunzione, successivamente al licenziamento, di personale a termine e la scopertura di tre posti di lavoro negli asili nido gestiti, dalla cooperativa, a Torino (con salvezza dell’ulteriore accertamento presso asili gestiti fuori la città); ha confermato la pronuncia incidentale, priva di natura costitutiva o dichiarativa, emessa dal Tribunale in ordine alla illegittimità della delibera di esclusione dalla cooperativa della lavoratrice in qualità di socia (questione devoluta, secondo lo Statuto della cooperativa, ad un Collegio arbitrale, il quale aveva sospeso la procedura in attesa dell’esito del giudizio), ed ha rilevato che (al pari dell’analoga facoltà riconosciuta agli arbitri dall’art. 819 cod.proc.civ.) il giudice investito della diversa questione del licenziamento ben poteva decidere, “senza autorità di giudicato”, delle questioni pregiudiziali di merito quali la legittimità della delibera di esclusione, delibera che – nel caso di specie – doveva ritenersi illegittima, essendo motivata con espresso rinvio alle stesse ragioni poste a sostegno del licenziamento.
La società ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi.