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La Corte di Cassazione condanna il Sig. Caterino Giuseppe, rigettando l'appello proposto


Pubblicato il: 10/25/2022

Caterino Giuseppe è stato rappresentato dall'Avv.to Andrea Del Vecchio.

Con sentenza n. 137/51/12 del 18/05/2012, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 996/14/09 della Commissione tributaria provinciale di Caserta (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da Giuseppe Caterino avverso l’avviso di accertamento concernente IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2003. 1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento aveva comportato una rettifica del reddito del contribuente in applicazione dei cd. studi di settore. 1.2. La CTR motivava l’accoglimento dell’appello di AE osservando che: a) la circostanza fattuale addotta dal contribuente (esercizio aziendale in Casal di Principe, zona ad alto tasso di criminalità) non era sufficiente a giustificare il considerevole scostamento tra ricavi dichiarati e quelli accertati con l’applicazione dello studio di settore; b) le affermazioni del ricorrente volte a giustificare lo scostamento erano generiche e non provate.

Giuseppe Caterino deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, poichè l’Agenzia delle entrate fornito la prova sulla stessa gravante, avendo omesso di valutare le specifiche contestazioni del contribuente con riferimento all’utilizzazione di un vecchio studio di settore, peraltro con erronea indicazione del cluster, alla congruenza dei ricavi con i parametri economici, alla crisi del settore e alla sussistenza di uno scostamento minimo dei ricavi dichiarati rispetto a quelli emergenti dagli studi di settore.

In conclusione, il ricorso va rigettato e il contribuente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 27.291,33