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Il Consiglio di Stato si esprime sul ricorso proposto da Rekeep S.p.A.


Pubblicato il: 11/8/2022

Rekeep S.p.A. è stata rappresentata Stefano Baccolini, Massimo Luciani, Francesco Rizzo, Francesco Gesess, Giorgio Vercillo, Patrizio Ivo D'Andrea; Siram S.p.A. è stata rappresentata dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia.

Con ricorso numero di registro generale 1049 del 2022, proposto da Rekeep S.p.A. - Società A Socio Unico in proprio e quale Mandataria Rti, Energy System S.r.l. Rti, veniva richiesta la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 1315/2021.

Con il ricorso in appello Rekeep s.p.a., in proprio e in qualità di mandataria del R.T.I. con Energy System S.r.l. ha chiesto la riforma della sentenza n. 1315 del 29 ottobre 2021 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento: della determinazione n. 1078 del 30 marzo 2021 con cui la Provincia di Verona, in seguito all’attività integrativa svolta dal seggio di gara, ha disposto l’esclusione di Rekeep dalla procedura aperta indetta dalla medesima per l’affidamento del servizio energia e dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici afferenti gli immobili di proprietà della Provincia e, in seguito alla rielaborazione dei punteggi di gara, ha redatto la nuova graduatoria di gara; della comunicazione prot. n. 18422 del 2 aprile 2021, trasmessa a Rekeep, unitamente alla determinazione impugnata, il 6 aprile 2021, con la quale il RUP ha comunicato l’esclusione alla ricorrente; del verbale di gara n. 1 prot. 12637 del 4 marzo 2021; della relazione in data 12 marzo 2021 del RUP.

Si è costituita Siram s.p.a, in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Arca servizi s.r.l., Gelmini cav. Nello s.p.a. e Kone s.p.a. chiedendo il rigetto dell’appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.