La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso e dichiara inammissibile l'appello proposto dal Comune di Valdagno.
Pubblicato il: 10/21/2022
La Favorita Srl è stata rappresentata dagli avvocati Giuseppe Marini, Peter Karl Norbert Platter e Chiara Ferretto mentre il Comune di Valdagno è stato difeso dall'avvocato Roberta Bonadeo.
La società La Favorita ha impugnato l'avviso di accertamento con il quale il Comune ha chiesto il pagamento della somma di euro 7.500,00 oltre sanzioni e interessi a titolo di imposta ICI per l'anno 2010. La società ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, per mancanza di indicazione dell'aliquota applicata e dei riferimenti normativi e di avere, in ogni caso, già versato una somma superiore a quanto dovuto per l'annualità in questione in relazione al valore dei terreni; ha eccepito altresì il difetto di sottoscrizione. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso.Lasentenzaè stataappellatadalComune.LaCommissione
regionale del Veneto, preliminarmente, ha esaminato l’ eccezione di inesistenza della notificazione dell’atto di appello, proposta dalla società ricorrente, non ritualmente costituita, ma che ha depositato memoria prima della udienza di trattazione, rilevando che l'appello è stato notificato direttamente dal Comune presso lo studio del dott. Ermenegildo Zocca (commercialista), quale difensore domiciliatario della società e che l’ inesistenza della notifica si ha solo quando l'atto è stato inviato a un luogo che non ha alcuna attinenza né riferimento col destinatario, mentre in questo caso è stato inviato allo studio del difensore e regolarmente ricevuto da persona incaricata (Marisa Tellatin). Ha quindi accolto l'appello, rilevando che la società aveva dichiarato per le annualità 2008 e 2009 come imponibile ICI il valore di euro 2.500.000 così come risultante dall'atto notarile di acquisto. Il Comune, pertanto, non avendo la ditta contribuente presentato per l'annualità 2010 la dichiarazione di variazione del valore imponibile del terreno, ha ritenuto applicabile anche per il 2010
l'imponibile risultante dall'atto di acquisto, applicato per le annualità precedenti.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi a sei motivi. Il Comune si è costituito con controricorso. Con ordinanza pronunciata in esito alla udienza del 16 febbraio 2022, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza disponendo l'acquisizione del fascicolo del merito. Il Procuratore Generale ha concluso per accoglimento del primomotivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 14 febbraio 2022.
La Corte di Cassazionea accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'appello proposto dal Comune di Valdagno. Condanna il Comune di Valdagno alle spese del giudizio di legittimità che liquida: per il giudizio di legittimità in euro 2.900,00 per compensi oltre euro 200,00 per spese non documentabili ed accessori di legge; per il grado di appello in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.