Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione.


Pubblicato il: 10/25/2022

L'Agenzia delle Entrate è stata rappresentata nel contenzioso dall'Avvocatura Generale dello Stato mentre Fallimento Shtf S.r.l. è stata difesa dall’Avv. Antonio Pace.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per la revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’ordinanza di questa Corte n. 20642/2021, depositata in data 19 luglio 2021.
Come si legge in quest’ultima decisione, « La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (CTR), con la sentenza n. 1796/14/17, depositata il 21/4/2017, accoglieva l’appello proposto dalla società̀ S.H.T.F. S.r.l. e, per l’effetto, riformava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato legittimol’avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva proceduto a recuperare a tassazione una maggiore IRES per il periodo di imposta 2006 e 2008. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La contribuente ha depositato controricorso. Con istanza depositata in prossimità̀ della camera di consiglio l’Agenzia delle entrate formulava, ex art. 6, del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, istanza di estinzione del giudizio, avendo la Direzione Provinciale II di Milano comunicato che la contribuente aveva presentato domanda didefinizione della controversia ai sensi dell’indicato art. 6, e che la stessa «risulta regolare». 

In prossimità̀ della camera di consiglio la contribuente depositava memoria.
[...] In via preliminare il Collegio rileva che la contribuente, con tale memoria, chiede la definizione, con cessazione della materia del contendere, della controversia per l’anno 2008 «mentre si insiste per l’accoglimento della domanda formulata nel controricorso (...)». Ebbene, tale ultimo petitum risulta del tutto estraneo ai principi che governano il processo dinnanzi alla Corte di Cassazione in quanto non tengono conto del fatto che la contribuente, 

odierna controricorrente, risulta essere parte totalmente vittoriosa dinnanzi alla CTR che ha concluso, in riforma della sentenza di primo grado, annullando in toto gli avvisi di accertamento impugnati. Ancora, proprio in ragione del suindicato esito processuale, la contribuente risulta costituita nel presente giudizio con controricorso (senza proposizione di ricorso incidentale), di talché́ il petitum sopra riportato risulta del tutto incompatibile con tale atto di costituzione il quale assolve, esclusivamente, alla funzione di contrastare l'impugnazione altrui. Ed invero, il controricorso ben può̀ valere come ricorso incidentale, ma, a tal fine, per il principio della strumentalità̀ delle forme - secondo cui ciascun atto deve avere quel contenuto minimo sufficiente al raggiungimento dello scopo - occorre che esso contenga i requisiti prescritti dall'art. 371 c.p.c. in relazione ai precedenti artt. 365, 366 e 369 c.p.c. e, in particolare, la richiesta, anche implicita, di cassazione della sentenza, specificamente previ- sta dal n. 4 dell'art. 366 c.p.c.. Tali requisiti, anche in ragione di quanto disposto dalla sentenza impugnata, risultano del tutto

carenti nella presente fattispecie, che ha visto la società,̀ come detto, totalmente vittoriosa.
Fatte tali necessarie premesse, concorrendo tutti i presupposti di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, è possibile dunque pervenire, come richiesto dalla ricorrente, ad una pronuncia di estinzione del giudizio per totale cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione della lite ed alla sopravvenuta carenza di inte- resse delle parti ad una decisione di merito. 2. Le spese vanno compensate avuto riguardo all'esito della controversia, chiusasi con la definizione agevolata.».La Corte ha quindi così provveduto: « dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali.». Deduce l’Ufficio di aver allegato, dandone contestualmente atto, all’istanza di cessazione della materia del contendere menzionata nell’ordinanza, la nota della Direzione Provinciale II di Milano della stessa Agenzia, datata 21/11/2019, nella quale era specificato che la lite la cui definizione agevolata era “risultata regolare” era soltanto quella riguardante 

l’avviso di accertamento “AA99 ACC T9D032L02442 (2008)”, ovvero l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2008.
Nulla veniva invece detto, nella nota erariale, relativamente all’avviso di accertamento riguardante il 2006, anch’esso oggetto di causa.

Ed invero, aggiunge la ricorrente, la stessa ordinanza qui impugnata ha rilevato che anche la contribuente, nella memoria, aveva chiesto di limitare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere all’anno 2008, in quanto oggetto di definizione agevolata, e aveva invece chiesto che il ricorso dell’Agenzia venisse deciso e rigettato per quanto riguardava il 2006, come chiesto nel controricorso.

Pertanto, secondo la ricorrente, era pacifico tra le parti, e comunque risultava dagli atti, che l’unica definizione agevolata richiesta e ottenuta dalla contribuente, ed oggetto della richiesta di cessazione della materia del contendere depositata dall’Agenzia, con allegata la predetta nota, riguardava esclusivamente l’accertamento relativo all’anno d’imposta 2008. Pertanto, la ricorrente imputa all’ordinanza impugnata di fondarsi sull’asserito errore percettivo caduto sull’oggetto dell’istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere e, comunque, sui limiti nei quali quest’ultima risultava perfezionata, secondo gli atti di causa. Tanto premesso, l’Ufficio ricorrente chiede, nella fase rescindente, di revocare parzialmente l’impugnata ordinanza, nella parte in cui ha dichiarato cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio per l’intervenuta definizione agevolata anche relativamente alla controversia sull’accertamento di cui al 2006; e , nella conseguente fase rescissoria, di accogliere, sempre in parte qua, il ricorso erariale per la cassazione della sentenza d’appello.La curatela si è costituita con controricorso ed ha prodotto memoria.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e revoca parzialmente l’ordinanza di questa Corte n. 20642/2021, depositata in data 19 luglio 2021; per l’effetto, pronunziando in sede rescissoria, rigetta, il ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1796/14/2017, depositata il 21 aprile 2017, compensando le spese tutte del giudizio di legittimità.

Studi Coinvolti

Professionisti Attivi