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La Corte di Cassazione accoglie il nono motivo e rigetta gli altri.


Pubblicato il: 10/10/2022

INPS è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Antonino Sgroi, Lelio Maritato, Carla D'aloisio, Giuseppe Matano, Emanuele De Rose, Ester Ada Sciplino mentre Valeriano Bolognese, Michele Caniglia, Fabrizio Gattella e Marco Vitelli sono stati rappresentati dall'avvocato Chiara Mestichelli.

La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza n. 672 del 2016, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato le domande svolte dagli attuali ricorrenti, liberi professionisti iscritti all'Albo degli ingegneri e contemporaneamente dipendenti a tempo indeterminato presso diverse società, per l'accertamento dell'illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione separata e la non debenza delle somme pretese dall'INPS a titolo di contributi con decorrenza dal 2005 (Gattella e Vitelli), dal 2007 (Bolognese e Caniglia) e fino al 2008, in quanto già iscritti all'INARCASSA come liberi professionisti. 

Per la Corte di merito gli ingegneri iscritti all'Albo ma non all'INARCASSA, in quanto iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti in ragione dell'attività lavorativa subordinata contestualmente svolta, erano tenuti all'iscrizione anche alla gestione separata per lo svolgimento dell'attività libero professionale a garanzia della copertura previdenziale per detta attività di cui, altrimenti, non avrebbeloduto, ritenuto irrilevante l'avvenuto pagamento del contributo integrativo all'INARCASSA. La Corte territoriale riteneva non prescritti i contributi pretesi dall'INPS, dovuti dalla scadenza del termine di pagamento dell'imposta sui redditi e, per essere state presentate le relative dichiarazioni dei redditi in epoca successiva al termine di scadenza, ancorava a tale data il dies a quo, per avere l'INPS avuto la concreta possibilità di effettuare i relativi riscontri solo da tale epoca. Infine, la Corte di merito ha ritenuto corretto il regime sanzionatorio applicato dall'Istituto, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), e integrata la fattispecie di evasione contributiva sul presupposto che l'omessa iscrizione ad una gestione previdenziale obbligatoria configurasse occultamento del rapporto e dei relativi redditi e facesse presumere l'esistenza di una volontà di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare contributi o premi dovuti, con onere del contribuente inadempiente di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, della buona fede, onere non assolto, nella specie, dai professionisti. Avverso tale sentenza ricorrono Bolognese Valeriano ed altri litisconsorti in epigrafe indicati, con ricorso affidato a dieci motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, l'INPS, ulteriormente illustrato con memoria.

La Corte accoglie il nono motivo, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione.

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