La Corte accoglie il ricorso di Annunziata Moronese.
Pubblicato il: 10/10/2022
INPS è stato rappresentato dagli avvocati Clementina Pulli, Emanuela Capannolo, Nicola Valente e Manuela Massa mentre Moronese Annunziata è stata rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Micillo.
Con sentenza depositata il 15.11.2016, il Tribunale di Napoli Nord, decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., ha dichiarato Annunziata Moronese in possesso del requisito sanitario utile ai fini dell'assegno mensile di assistenza, dichiarando altresì il suo diritto all'erogazione della prestazione a far data dal 30.10.2012.
Avverso tale ultima statuizione l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. Annunziata Moronese ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'avversa impugnazione per sopravvenuto giudicato. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza, a seguito di infruttuosa
trattazione camerale, con ordinanza n. 27260 del 2018 della Sesta sezione civile di questa Corte, che ha ravvisato un contrasto nella giurisprudenza di questa Sezione Lavoro circa la possibilità che, in esito a ricorso promosso a seguito di dissenso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, si pronunci altresì condanna al pagamento della prestazione nel caso in cui il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legge non sia stato contestato dall'ente previdenziale. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata nella parte in cui, alla lett. b) del dispositivo, ha dichiarato "il diritto di parte ricorrente all'erogazione dell'assegno di invalidità civile a far data dal 30 ottobre 2012". Compensa le spese.