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Il Consiglio di Stato si esprime sul Regolamento per il contrasto al fenomeno del gioco d’azzardo patologico derivante dalle forme di gioco lecito


Pubblicato il: 11/8/2022

L' Azienda Speciale Risorsa Sociale Gera D'Adda ed il Comune di Caravaggio, il Comune di Calvenzano, il Comune di Pontirolo Nuovo ed il Comune di Brignano Gera D'Adda sono stati rappresentati dagli avvocati Gemma Simolo, Giovanni Corbyons; Sara Sangaletti, Paolo Maria Giacinto Toffetti, Savina Moretti e Silvia Piera Tiraboschi e la Federazione Italiana Tabaccai sono stati rappresentati e difesi dall'avvocato Livia Grazzini.

Con i ricorsi numero di registro generale 10907,10900, 3415 e 10902 del 2021, proposto da Azienda Speciale Risorsa Sociale Gera D'Adda e dal Comune di Caravaggio, veniva richiesta la riforma delle sentenze n. 404/2021, n. 426/2021, n. 401/2021, n. 250/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda).

Con ricorso promosso dinanzi al TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, contro il Comune di Caravaggio e nei confronti dell’Ambito Territoriale di Treviglio, la Federazione Italiana Tabaccai e la titolare di una rivendita di generi di monopolio e per la raccolta del gioco del Lotto impugnavano in parte qua il Regolamento per il contrasto al fenomeno del gioco d’azzardo patologico derivante dalle forme di gioco lecito, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 40 del 20 dicembre 2018, ed il corrispondente Regolamento approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Treviglio nella seduta del 5 novembre 2018.

I ricorrenti contestavano l’estensione della disciplina regolamentare all’attività di gioco esercitato mediante lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto), sostenendo la carenza di potere ovvero il difetto di competenza dei Comuni a disciplinare tali giochi, in quanto appartenenti al monopolio statale e gestiti in regime di concessione rilasciata ai rivenditori di tabacchi.

Con la sentenza n. 401 del 3 maggio 2021 il TAR accoglieva parzialmente il ricorso giudicando inefficaci e sproporzionate le misure limitative previste dai regolamenti con riferimento alle fasce orarie di cui all’art. 5 ed al divieto di cui all’art. 4 comma 4 di installazione all’esterno degli esercizi di apparecchi e distributori automatici per la vendita di biglietti cartacei o virtuali di 10 e lotto e gratta e vinci (par. 23), disponendone l’annullamento (par. 25).

Di tale sentenza l’Azienda speciale Risorsa Sociale Gera d’Adda ed i Comuni, hanno chiesto la riforma.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, li accoglie e, per l’effetto, respinge integralmente il ricorso di primo grado. Respinge l'istanza delle appellanti di cancellazione di espressione ritenuta offensiva. Spese compensate.