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La Corte respinge il ricorso di Marco Paolo Bosco.


Pubblicato il: 10/10/2022

Marco Paolo Bosco è stato rappresentato nel contenzioso dagli avvocati Lorenzo Maria Dentici e Giuseppe Marino mentre Associazione Oasi Maria SS è stata difesa dagli avvocati Michele Scacciante e Dario Sortino.

La Corte d’Appello di Caltanissetta, confermando i provvedimenti del Tribunale di Enna in esito alle fasi sommaria e di opposizione ex legge n. 92/2012, ha respinto il reclamo di Paolo Marco Bosco contro Associazione Oasi Maria s.s. - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, presso cui era inquadrato come dirigente medico ed aveva incarico di direttore della UOC Laboratorio di Genetica medica e di direttore del Dipartimento dei laboratori, e le domande dello stesso dirette alla declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare del 19/3/2015, a seguito di contestazione di addebito del 16/2/2015, ed alla reintegrazione o al risarcimento dei danni. Nel provvedimento impugnato la Corte territoriale, in sintesi, ha osservato che: la contestazione di addebito aveva ad oggetto comportamenti gravemente lesivi del vincolo fiduciario, di cui a ripetute segnalazioni ed a dettagliata relazione sottoscritta da diversi collaboratori, concernenti problemi di gestione della struttura complessa di Genetica medica, consistiti, in particolare, in “sistematici comportamenti vessatori e denigratori nei confronti dei medici e biologi” qualificati come “dittatoriali”, ripetutamente “tesi a ridicolizzare l'operato dei lavoratori”, decisioni arbitrarie in ordine ai soggetti da includere nelle pubblicazioni a prescindere dall'effettiva partecipazione al lavoro, comportamenti volti ad ostacolare la comunicazione e l'interazione lavorativa tra medici e biologi, mancato utilizzo di apparecchiature in dotazione al laboratorio di UOS Citogenetica, dichiarazioni lesive dell'immagine del presidente e dell'ente; tale sistema, definito di sopraffazione e condizionamento psicologico nei confronti dei sottoposti, era specificato nella relazione di cui alla contestazione, consegnata in copia all'odierno ricorrente prima dell’audizione; la contestazione doveva ritenersi tempestiva, tenuto conto della relatività di tale nozione, da commisurarsi al tempo ragionevolmente occorrente a parte datoriale per appurare i fatti nella loro consistenza ed obiettiva gravità; alcune testimonianze (dei direttori sanitario ed amministrativo) erano rimaste generiche, ma 3 testimonianze raccolte nel giudizio di opposizione avevano confermato diversi addebiti contenuti nella relazione, come sottoscritta ed utilizzata nella procedura disciplinare; tali condotte oggetto di contestazione erano idonee a giustificare il licenziamento disciplinare irrogato, quantunque la condotta di dichiarazioni lesive dell'immagine del legale rappresentante dell’Associazione non fosse stata confermata; la mancata presentazione del legale rappresentante dell'ente per rendere l'interrogatorio formale non consentiva di considerare ammessi i fatti dedotti ai sensi dell'art. 232 c.p.c. (segnatamente un colloquio tra il medesimo legale rappresentante, poi deceduto, ed il dirigente licenziato, relativo alla richiesta di dimissioni in alternativa al licenziamento); non era provata la natura ritorsiva del licenziamento, sussistendo in ogni caso la giusta causa dello stesso. anche perché la prospettazione di un commodus discessus consistente nelle dimissioni non era qualificabile come manifestazione di intento ritorsivo esclusivo. vverso tale sentenza il dott. Bosco propone ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi, assistiti da memoria, cui resiste con controricorso l’Associazione – IRCCS. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte di Cassazione respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge.