La Corte rigetta il ricorso di Sicuritalia S.p.a. contro Alia Angelo
Pubblicato il: 11/8/2022
SICURITALIA SPA è stata rappresentata da Martucci Angelo e Granato Luigi. Alia Angelo è stata rappresentata da Caputo Gianluca e Fedeli Federico.
Con sentenza n. 1482 pubblicata il 18.7.2019 la Corte d'appello di Milano, in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 3129 del 2019, ha dichiarato, confermando la pronuncia di primo grado, la illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo (perdita dell’appalto) il 19.12.2013 a Angelo Alia dalla società SICURITALIA s.p.a.
La Corte distrettuale, rilevato che doveva ormai ritenersi definitivamente accertata la nullità dell’assegnazione dell’Alia, capoturno di pattuglie di guardie giurate, presso una postazione successivamente soppressa per perdita dell’appalto (per violazione dell’art. 2103 c.c., trattandosi di assegnazione di mansione inferiore rispetto alla qualifica rivestita, come accertato dal Tribunale della medesima sede con sentenza n. 2513 del 2012), ha sottolineato come “l’insussistenza del fatto ovvero l’assenza di un nesso causale con la soppressione di un posto cui l’Alia è stato assegnato in forza di un atto nullo, sia perentoriamente, agevolmente ed univocamente emersa, senza margini di dubbio, dall’istruttoria svolta”; ritenuto, pertanto, integrato il requisito della “manifesta insussistenza” richiesto dall’art. 18, comma 7, della legge n. 300 del 1970, ha disposto l’applicazione della tutela reintegratoria, rilevando che l’ulteriore questione della eccessiva onerosità del ripristino del rapporto di lavoro (elemento eventualmente impeditivo della reintegrazione nel posto di lavoro) si presentava quale questione nuova (mai allegata nei gradi di merito precedenti né proposta dal giudice del rinvio); ha, infine, compensato le spese del grado di legittimità e condannato la società al pagamento delle spese di lite.
La società ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustrati da memoria. Il lavoratore ha depositato controricorso.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.