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La Corte dichiara inammissibile il ricorso di Moznich Valter contro Electrolux Italia S.p.A.


Pubblicato il: 11/8/2022

Moznich Valter è stato assistito da Romano Cerquetti e Roberto Valdi. Electrolux Italia S.p.A. è stata rappresentata da Claudio Scognamiglio e Romeo Bianchin.

Con sentenza n. 108/2016 la Corte di appello di Trieste, confermando la pronuncia del giudice di prime cure, ha respinto le domande di Valter Moznich, dipendente di Electrolux Italia s.p.a., per l’accertamento del demansionamento subìto sin dal 2005 (quando cominciò a soffrire di seri problemi di salute) nonché della violazione delle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro e per la condanna al conseguente risarcimento del danno.

 La Corte di appello ha precisato che (pur a fronte di un ricorso in appello generico) il lavoratore ha chiesto il risarcimento del danno sia per demansionamento (per violazione dell’art. 2103 cod.civ.) sia per danno biologico determinato dalla violazione delle norme di sicurezza sul lavoro; ha rilevato che, quanto al primo profilo, le prove testimoniali hanno provato che l’inidoneità fisica del lavoratore è stata continuamente monitorata attraverso frequenti visite mediche e continui aggiustamenti organizzativi (proprio adottati per consentire al lavoratore di utilizzare le sue capacità residue); le mansioni assegnate erano le uniche concretamente disponibili (e nulla su questo profilo è stato eccepito dal lavoratore); quanto alla violazione di norme di sicurezza, la Corte distrettuale ha rilevato che l’istruttoria ha dimostrato che gli aggiustamenti delle mansioni via via apportati nel tempo erano dovuti alla necessità di renderle compatibili con le limitazioni e le prescrizioni impartite dal medico competente, aggiungendo che nessuna allegazione né prova è stata raccolta sul fatto che tali mansioni fossero contrarie alle norme di sicurezza.

Propone ricorso avverso tale sentenza Valter Moznich affidandosi a tre motivi e la società Electrolux Italia resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.