La Corte dichiara inammissibile il ricorso di SSC Società Sviluppo Commerciale S.r.l. contro Ferrante Francesco et al.
Pubblicato il: 11/8/2022
Rizzo Nunzio e Rizzo Pierluigi hanno assistito SSC Società Sviluppo Commerciale S.r.l. nel ricorso contro Ferrante Francesco, Croce Umberto, Cervetta Pasquale, De Vita Emanuele, Molinaro Feola Maria, Nasti Agostino, Rizzo Gennaro, Fiorenza Salvatore, Ferrara Mario.
La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha – con sentenza n. 1840 pubblicata l’1.8.2016 – accolto la domanda di nullità della cessione di ramo di azienda dalla società SSC-Società Sviluppo Commerciale s.r.l. alla Ipercapodrise s.r.l. (e del collegato contratto di cessione di quote societarie dalla SSC s.r.l. alla Svidis s.r.l.), con conseguente declaratoria della continuità del rapporto tra i lavoratori indicati in epigrafe e la SSC s.r.l. e condanna della società al ripristino dei rapporti di lavoro e al pagamento delle retribuzioni sin dal 31.12.2010, oltre accessori di legge.
La Corte di appello ha, dapprima, fatto la ricognizione degli avvenimenti accaduti: costituzione della Ipercapodrise s.r.l. in data 15.11.2010, società a socio unico (la SSC s.r.l.); comunicazione, del 24.11.2010, della SSC s.r.l. alle organizzazioni sindacali, concernente la volontà di trasferire il ramo di azienda (ipermercato e quattro esercizi commerciali siti nel Centro commerciale di Capodrise) alla Ipercapodrise, cui seguivano – infruttuosamente – diversi incontri tra le parti; conferimento del ramo di azienda, da SSC s.r.l. a Ipercapodrise s.r.l. in data 21.12.2010 (con acquisizione di perizia asseverata relativa alla valutazione del ramo di azienda pari ad un valore di euro 1.800.000,00) nonché delibera, della SSC s.r.l., di aumento di capitale per 1.800.000,00, con effetto dal 31.12.2010; in data 30.12.2010, cessione, dalla SSC s.r.l. alla Svidis s.r.l., delle quote di partecipazione nella società Ipercapodrise, con effetto dal 31.12.2010; comunicazione della SSC s.r.l. ai lavoratori della prosecuzione del rapporto di lavoro con la Ipercapodrise con decorrenza dall’1.1.2011; comunicazione, da parte della Ipercapodrise, dell’avvio di una procedura di mobilità, ex art. 4 della legge n. 223 del 1991, in data 7.1.2011. Ritenuti acquisiti elementi gravi, precisi e concordanti in relazione alla simulazione assoluta del contratto di cessione di ramo di azienda - elementi costituiti essenzialmente dalla repentina successione degli eventi, dalla mancata prova del pagamento del corrispettivo concernente la cessione delle quote societarie, dalla mancanza (nel contratto di cessione di quote) di garanzie del suddetto pagamento (pur rappresentando, l’ammontare delle quote cedute, un valore venti volte superiore al capitale sociale della cessionaria, avente un capitale sociale pari a euro 100.000,00), dalla consistenza dell’azienda ceduta rispetto al prezzo concordato per la cessione (al di fuori degli oggettivi indici di mercato) – il collegamento tra negozio di cessione di ramo di azienda e di cessione di quote societarie è stato ritenuto simulato, ossia non configurabile “quale reale ed effettivo negozio a titolo oneroso”, con conseguente nullità del passaggio dei lavoratori, ex art. 2112 cod.civ., alla società cessionaria Ipercapodrise s.r.l. posseduta, in qualità di socio unico, dalla Svidis s.r.l.
Per la cassazione di tale sentenza la società SSC s.r.l. ha proposto ricorso affidato a tre motivi. I lavoratori sono rimasti intimati.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.