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La Corte rigetta il ricorso di Mengoni Marco contro la Badia Primaziale S. Anselmo del Pontificio Ateneo di S. Anselmo


Pubblicato il: 11/8/2022

Mengoni Marco è stato rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Palmiero. Badia Primaziale S. Anselmo del Pontificio Ateneo di S. Anselmo è stata rappresentata da Sandro Campilongo.

Con sentenza n. 1747/2019 la Corte di appello di Roma, nell’ambito del procedimento previsto dall’art. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012 (c.d. rito Fornero), ha dichiarato inammissibile, per tardività, il reclamo proposto avverso la sentenza non definitiva (n. 1944/2017) del Tribunale di Roma e ha confermato la sentenza definitiva (n. 6406/2018) del medesimo giudice di prime cure, respingendo la domanda di Marco Mengoni proposta per l’accertamento, nei confronti della Badia primaziale S. Anselmo, del Pontificio Ateneo di S. Anselmo nonché della Confederazione benedettina, della illegittimità del licenziamento intimato l’8.9.2014 per irregolare compilazione, in qualità di Economo dei due enti, dei reports mensili e del bilancio 2014.

La Corte distrettuale ha rilevato che la sentenza non definitiva, emessa dal Tribunale (in sede di opposizione ex art. 1, comma 51, del rito Fornero) l’1.3.2017 e tempestivamente comunicata ad entrambe le parti (il giorno successivo), era stata oggetto di riserva di gravame ben oltre i trenta giorni (decorrenti dalla comunicazione della sentenza); la questione della qualificazione delle mansioni assegnate al Mengoni doveva, dunque, ritenersi coperta da giudicato, con l’accertamento definitivo della natura dirigenziale del rapporto di lavoro; la Corte territoriale, con riguardo al reclamo concernente la sentenza definitiva, ha confermato che parte datoriale non aveva consumato il potere di comminare il provvedimento sanzionatorio, posto che non era decorso il termine specifico previsto dal CCNL AGIDAE (ossia sei giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di dieci giorni assegnato al dipendente per presentare giustificazioni); ha qualificato come sospensione cautelare l’interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima della formalizzazione della contestazione disciplinare; ha ritenuto tempestiva la contestazione disciplinare, in quanto concernente violazione di non immediata riconoscibilità e accertamento; ed ha, poi, ritenuto legittimo, ossia sorretto da giustificatezza, il licenziamento del dirigente sia in quanto la documentazione acquisita confermava la non conformità dei report mensili ai dati risultanti dalla contabilità e “il bilancio al 30.6.2014 era inficiato da registrazioni contabili senza documentazione a supporto e prive di logica economico-finanziaria” (“con una rappresentazione significativamente alterata dei costi per consulenze e dei costi per materie prime, sprovvisto di documentazione contrattuale e di quella a supporto dell’evidenza del servizio reso – stante la carenza di controlli dell’addetto preposto alla gestione dei rapporti con i fornitori – e le voci “consulenze” e “materie prime” cucina presentavano un andamento anomalo, con decrementi ingiustificati e causati dalle scritture non supportate documentalmente e con un rilevante incremento in concomitanza con la chiusura del bilancio”) sia in quanto emergeva chiaramente dal contratto di lavoro stipulato tra le parti che l’Economo-Cellario monastico “dirige ed è responsabile” dei rapporti con i fornitori, così come dei servizi amministrativi, di contabilità, di elaborazione dati e servizio fiscale, predisponendo il budget e dovendo coordinare il lavoro del ragioniere contabile a lui subordinato”; la gravità di questa condotta era sufficiente, secondo la Corte territoriale, a sorreggere la legittimità del licenziamento senza necessità di esaminare gli ulteriori addebiti mossi al dirigente (pressioni sul ragioniere affinchè non mettesse a disposizione di padre Gerardo le fatture delle forniture, dissidi con l’Abate primate e altri monaci, con dipendenti e fornitori), pur dovendo ritenersi censurabile la pubblicazione del curriculum vitae su un sito web ove emergeva lo svolgimento di attività libero professionale in materia sanitaria nonostante il contratto di esclusiva che legava il Mengoni alla Badia.

Propone ricorso avverso tale sentenza Marco Mengoni affidandosi a sette motivi, illustrati da memoria, e la Badia Primaziale S. Anselmo dell’Ordine dei Benedettini e il Pontificio Ateneo di S. Anselmo resistono con controricorso.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.