La Corte di Cassazione respinge il ricorso di Smoes Srl.
Pubblicato il: 10/10/2022
Smoes Srl è stata rappresentata nel contenzioso dall'avvocato Gianmatteo Di Bronzo mentre El Hadj Karim è stata difesa dall'avvocato Massimiliano Gessaroli.
La Corte d’Appello di Firenze, pronunciandosi con sentenza n. 945/2018 in sede di rinvio da questa Corte con sentenza n. 7213/2018, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, ha dichiarato la nullità delle dimissioni a firma di Karim El Hadj datate 08/11/2007 e l'inefficacia del licenziamento orale
Il lavoratore aveva convenuto in giudizio la società innanzi al Tribunale di Rimini, per sentir accertare l'inefficacia del licenziamento orale intimatogli mediante l'utilizzazione, in data 8/11/2007, di un atto di dimissioni sottoscritto al momento dell'assunzione e con data in bianco. Il Tribunale, con sentenza parziale, aveva dichiarato l'inefficacia del recesso con condanna della società al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni medio tempore non percepite, detratto l'aliunde perceptum e, con sentenza definitiva, aveva quantificato tale risarcimento in complessivi € 23.438,71. La Corte d'appello di Bologna, in accoglimento del gravame della società, aveva, invece, respinto l'azionata domanda, ritenendo che il lavoratore non avesse adempiuto alla prova relativa alle deduzioni circa la sottoscrizione in bianco delle dimissioni all'atto dell'assunzione e che le modalità di trasmissione previste dalla contrattazione collettiva non fossero prescritte a pena di nullità.
Questa Corte, in sede rescindente, enunciava il seguente principio di diritto: l'atto di dimissioni, dichiarazione di volontà unilaterale e recettizia con cui il lavoratore recede dal contratto di lavoro, è soggetto al principio della libertà di forma, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto nel contratto, collettivo o individuale, una diversa forma convenzionale, quale la forma scritta; in tal caso, la forma convenzionale si presume voluta per la validità delle dimissioni, ex art. 1352 c.c., applicabile anche agli atti unilaterali, e si estende alle modalità di comunicazione di tale volontà, quando per essa le parti abbiano previsto un mezzo particolare al fine di evitare, nell'interesse del lavoratore, manifestazioni di volontà non adeguatamente ponderate. Conseguentemente la sentenza della Corte d’Appello di Bologna inter partes, che non aveva ritenuto prescritto ad substantiam l'onere di forma di cui al CCNL Commercio del 2 luglio 2004, con riferimento a dimissioni precedenti l'entrata in vigore della legge n. 188 del 2007, veniva cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, la quale statuiva nei termini di cui sopra, procedendo a rivalutare il merito alla luce del ridetto principio di diritto. Avverso tale sentenza Smoes s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, cui resiste con controricorso il lavoratore. Entrambe le parti hanno comunicato memoria. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, nel senso del rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge, da distrarsi, e delle spese del sub-procedimento incidentale innanzi alla Corte d’Appello di Firenze, che liquida in € 2.500 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.