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Il Consiglio di Stato si pronuncia a favore di Istituti Clinici Zucchi S.p.A.


Pubblicato il: 10/4/2022

Istituti Clinici Zucchi S.p.A. è stata rappresentata dagli avvocati Francesco Bellocchio, Massimiliano Pozzi, Maria Silvia Ciampoli e Alberto Cappellini.

Con ricorso numero di registro generale 4698 del 2022, proposto dalla Istituti Clinici Zucchi S.p.A., veniva richiesta la riforma della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 3708 dell’11 maggio 2021 passata in giudicato.

la società appellante - titolare di struttura sanitaria, accreditata e a contratto, da tempo convenzionata con la Facoltà di Medicina dell’Università di Studi di Milano come sede didattica per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia - ha chiesto che sia ordinata l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3701 dell’11 maggio 2021, passata in giudicato, con la quale, in riforma della sentenza del Tar Milano n. 738 del 6 maggio 2020, era stato accolto il ricorso di primo grado proposto dalla società per l’annullamento della delibera di Giunta regionale Lombardia n. 2014 del 31 luglio 2019, recante soppressione della funzione non tariffata "Didattica Universitaria della Facoltà di medicina e Chirurgia".
Il giudice di appello ha, in particolare, ritenuto la soppressione della funzione “non tariffata” in questione illegittima per incongruità della motivazione.
La società ricorrente ha affermato che malgrado sia passato quasi un anno dalla pronuncia, la Regione Lombardia non ha ancora dato esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede: a) accoglie il ricorso nei sensi indicati in parte motiva e, per l’effetto, dichiara l’obbligo della Regione Lombardia di dare esecuzione, nel termine di cui in motivazione, alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 3708 dell’11 maggio 2021; b) nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Milano, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che provvederà, su istanza della parte interessata, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza nei sensi e nei termini di cui in motivazione; c) condanna la Regione Lombardia a versare, alle condizioni indicate in parte motiva, una somma pari a 100,00 (cento/00) € per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza; d) riserva di provvedere sull’eventuale compenso del Commissario ad acta, da porre a carico della Regione Lombardia, nei sensi di cui in motivazione; e) condanna la Regione Lombardia al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio liquidate in € 2.000,00 (duemila/00); esonera le altre amministrazioni non costituite dalla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio.