Il Consiglio di Stato si esprime sul ricorso proposto da Gin S.r.l. e da Lidl Italia s.r.l.
Pubblicato il: 11/9/2022
Gin S.r.l. e dalla Lidl Italia s.r.l. sono state difese dagli avvocati Giuseppe Morbidelli e Roberto Righi; il Comune di Forte dei Marmi, è stato rappresentato dall'avvocato Giuliano Turri.
Con ricorso in appello numero di registro generale 23 del 2021, proposto dalla Gin S.r.l. e dalla Lidl Italia s.r.l., veniva richiesta la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione terza, n. 629 del 26 maggio 2020, resa tra le parti, concernente la determinazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni della Versilia di rigetto di un’istanza di permesso di costruire.
La società Gin ha stipulato nel 2015 un contratto preliminare con Banca Carige per l’acquisto di un terreno avente una superficie di circa mq 7.100 nel comune di Forte dei Marmi. La stessa area era stata oggetto nel 2006 di una convenzione urbanistica tra la Banca e il Comune nella quale, tra l’altro, era stata prevista la cessione gratuita a quest’ultimo di una porzione da destinare a standard urbanistici.
Nel contratto preliminare e nel successivo atto di vendita del 22 settembre 2021 venivano confermate tutte le previsioni urbanistiche della suddetta convenzione.
Nelle more del perfezionamento del contratto definitivo, la Gin, con preliminare del 12 novembre 2018, si è poi impegnata a cedere lo stesso terreno alla Lidl Italia.
Ciò premesso, il lotto in esame era disciplinato dalla scheda n. 4 dell’allegato C del regolamento urbanistico comunale che ammetteva, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del piano strutturale, la realizzazione di un edificio di media dimensione di superficie massima pari a mq 600 di rilocalizzazione di un’attività commerciale già esistente.
La ditta Gin ha quindi presentato domanda di permesso di costruire per la realizzazione, previa demolizione del fabbricato, di un edificio a destinazione commerciale da adibire a supermercato, avente superficie di mq 600 (media - piccola struttura di vendita).
Il Comune di Forte dei Marmi, con provvedimento del 27 novembre 2019, ha tuttavia respinto l’istanza in ragione della circostanza che le previsioni urbanistiche (scheda 4) consentivano esclusivamente tale possibilità per le strutture di vendita già esistenti.
Contro il diniego opposto dal Comune hanno proposto ricorso al Tar per la Toscana le società Gin e Lidl Italia, sostenendo, nella sostanza, che la norma comunale invocata (scheda 4) fosse incompatibile con la disciplina in tema di libera concorrenza e che il limite alle sole strutture preesistenti avrebbe dato luogo ad una struttura con effetti assimilabili alla grande struttura.
Il Comune resistente ha per parte sua formulato alcune eccezioni preliminari sull’ammissibilità del ricorso ed in particolare sulla legittimazione della Lindl quale promissario acquirente.
Il Tar, prescindendo dall’esame delle suddette eccezioni, ha respinto il ricorso con la sentenza indicata in epigrafe, ritenendo che la disciplina richiamata a fondamento del diniego rispondesse all’esigenza di un ordinato sviluppo urbanistico e che quindi sussistesse l’interesse pubblico a limitare gli insediamenti di strutture di vendita.
Contro la suddetta sentenza hanno proposto appello le società Gin e Lindl Italia.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello (n. 23/2021), come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello (n. 23/2021), lo dichiara improcedibile.