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Il Consiglio di Stato dichiara il ricorso di Tratos Cavi S.p.A, Prysmian Cavi and Sistemi Italia S.r.l improcedibile


Pubblicato il: 9/7/2022

Nel procedimento Tratos Cavi S.p.A., Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l. sono state rappresentate dall'avvocato Francesca Calchetti, mentre Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. è stata rappresentata dall'avvocato Emanuela Quici.

Tratos Cavi s.p.a. e Prysmian Cavi e Sistemi Italia s.r.l. hanno proposto appello avverso la sentenza n. 10995/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che ha respinto il ricorso dalle stesse proposto avverso i provvedimenti relativi alla esclusione dalla procedura di affidamento n. DAC.0087.2021 indetta da R.F.I. s.p.a., avente ad oggetto la fornitura di ‘Cavi ES 409 A’ del 14.7.2021, del costituendo RTI Tratos Cavi s.p.a. (mandataria) con Prysmian Cavi e Sistemi Italia s.r.l. (mandante).

Le appellanti, costituende in RTI, sono state escluse dalla gara, in quanto l’offerta proposta era stata sottoscritta digitalmente solo dall’impresa mandataria ma non anche dalla mandante, atteso che il raggruppamento RTI non si era ancora costituito.
Il Tribunale adito ha respinto il ricorso, richiamando l’indirizzo costante della giurisprudenza amministrativa, secondo cui è necessaria la sottoscrizione dell’offerta da parte di tutte le imprese facenti parte del futuro raggruppamento, onde garantire la pubblica amministrazione in ordine alla responsabilità solidale delle imprese raggruppate.
Il giudice di prima istanza ha evidenziato che, anche in ambiti diversi da quello delle gare telematiche, la firma dell’offerta è indefettibile elemento idoneo a rendere attribuibile la proposta contrattuale all’offerente. Il Collegio ha precisato che, nella fattispecie, la firma digitale era stata espressamente prescritta a pena di esclusione dalla lex specialis, peraltro non fatta oggetto di impugnazione sul punto, mentre l’offerta economica recava un elenco dei prezzi unitari contenente i singoli prezzi, nonché il prezzo complessivo, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa mandataria ma non anche dal legale rappresentante dell’impresa mandante del RTI costituendo.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, dichiara l’appello, come in epigrafe proposto, improcedibile per rinuncia.

Condanna le parti appellanti al pagamento delle spese di lite del grado a favore della parte costituita che si liquidano in complessivi euro 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.