Il Consiglio di Stato si esprime sul ricorso proposto dal Condominio di Corso Garibaldi n. 104, Milano
Pubblicato il: 10/6/2022
Il Condominio di Corso Garibaldi n. 104, Milano è stato rappresentato dagli avvocati Francesca Vrespa e Gabriele Cappello; le ditte La Foppa s.r.l., La Vecchia Lira s.r.l., Garibaldi s.r.l., Garibaldi 111 s.r.l., Agaxito S.r.l., Ioi s.r.l. sono stati difesi dall'avvocato Claudio Linzola; il Comune di Milano è stato rappresentato dagli avvocati Angela Bartolomeo, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Mariarosaria Autieri.
Con ricorso numero di registro generale 8326 del 2021, proposto dal Condominio di Corso Garibaldi n. 104, Milano, veniva richiesta la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, sezione seconda, n. 1894 del 6 agosto 2021.
Con la sentenza impugnata emessa dal T.a.r. per la Lombardia, sede di Milano il 6 agosto 2021 è stato accolto il ricorso n. 206/2021 proposto dalle società odierne appellate in opposizione di terzo avverso la sentenza n. 2054/2020 della sezione I dello stesso Tribunale, ritenuta pregiudizievole per le proprie sfere giuridiche e resa senza la loro partecipazione in giudizio.
La sentenza n. 2054/2020 si è pronunciata sul ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 1979/2019 della I Sezione del T.a.r. proposto dal Condominio di Corso Garibaldi n. 104, in Milano.
La sentenza n. 1979 del 2019 ha accertato la illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione comunale ed ha ordinato al Comune di Milano di assumere provvedimenti atti a fronteggiare i fenomeni di inquinamento acustico derivanti dagli avventori degli esercizi commerciali e in generale dalla “movida” in Corso Garibaldi – Largo La Foppa e ciò in accoglimento del ricorso avverso il silenzio a fronte dell’istanza di adozione dei richiesti provvedimenti presentata dai residenti nel Condominio di Corso Garibaldi n. 104 in data 15 marzo 2018.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello r.g.n. 8326/2021, lo dichiara inammissibile. Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.