La Corte dichiara inammissibile il ricorso di Edilcostruzioni.
Pubblicato il: 10/24/2022
Edilcostruzioni s.n.c., Cristiani Saverio e Cristiani Mario sono stati rappresentati dall’avv. Olinto Raffaele Valentini.
Con ordinanza n. 7691/2020 del 06/04/2020, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Edilcostruzioni s.n.c. dei F.lli Cristiani Saverio e Mario (di seguito Edilcostruzioni) e dai soci Saverio Cristiani e Mario Cristiani nei confronti della sentenza n. 114/06/13 della Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR), che, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE), confermando gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società, riguardanti IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2006-2008, e dei soci, riguardanti IRPEF relativa alle stesse annualità. Come si evince dalla ordinanza impugnata, gli avvisi di accertamento riguardavano il maggior valore di alcuni immobili oggetto di cessione, ricavato sulla base di elementi indiziari, tra i quali i valori OMI. La S.C. rigettava il ricorso di Edilcostruzioni e soci evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che doveva essere disattesa l’eccezione di giudicato esterno in quanto la sentenza della CTR, cui si voleva attribuire la predetta efficacia, ineriva «ad un differente accertamento (relativo all’esercizio 2005) e con essa, all’esito di un giudizio di fatto fondante su elementi precipui e valutazioni probatorie, è stata ritenuta la rideterminazione del reddito d’impresa troppo ancorata ai valori OMI». Avverso la menzionata ordinanza, Edilcostruzioni e soci proponevano ricorso per revocazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 7.800,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.