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Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso proposto da Fujifilm Italia s.p.a.


Pubblicato il: 9/8/2022

Nel procedimento Fujifilm Italia S.p.A. è stata rappresentata dall’avvocato Antonio Saitta e dall’avvocato Paolo Marra, mentre Olympus Italia S.r.l. è stato rappresentato dagli avvocati Carlo Contaldi La Grotteria, Paolo Pittori, Andrea Perani, Pietro Ferrario.

Con bando pubblicato sulla GURI del 10.8.2018 l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna ha indetto la procedura aperta avente ad oggetto la fornitura a noleggio di apparecchiature e sistemi per videoendoscopia, apparecchiature e sistemi per reprocessing degli endoscopi, sistema informatico gestionale e per l’acquisizione, archiviazione ed elaborazione dati, immagini e filmati per le UU.OO.CC di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell’Azienda USL della Romagna, suddiviso il 5 lotti – Durata del contratto 6 anni.

All'esito delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante ha aggiudicato ad Olympus Italia s.r.l. l'appalto, attribuendole un punteggio complessivo pari a 95,52 punti (di cui 65,95 per l'offerta tecnica (riparametrato) e 29,57 per l'offerta economica); la ricorrente principale, che ha conseguito in totale 94,25 punti (di cui 64,25 (riparametrato) per l'offerta tecnica e 30,00 per l'offerta economica) è stata collocata al secondo posto.

Avverso tale aggiudicazione l’odierna appellante ha proposto ricorso al Tar per l’Emilia Romagna che, con sentenza n. 352/2020, accogliendo le censure dedotte con il ricorso incidentale della ditta resistente, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso principale per carenza d'interesse in quanto la ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per violazione degli artt. 16 e 21 del disciplinare di gara.