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La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzie delle Dogane.


Pubblicato il: 10/20/2022

Perini Navi S.p.a. è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Marco Miccinesi, Francesco Pistolesi e Simone Ginanneschi mentre l'Agenzia delle Dogane è stata difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Si premette che, in data 16/4/2008, la società Picchiotti s.r.l. aveva stipulato un contratto con la società britannica Vent D'Est Yacht Management LTD, avente ad oggetto la costruzione e la vendita di un'imbarcazione di lusso, pattuendo il frazionamento del pagamento del corrispettivo, rispetto al quale la venditrice aveva emesso sette fatture in acconto negli anni 2008 e 2009, che, trattandosi di cessione intracomunitaria non imponibile ex art. 41 d.l. 1993, n. 331, l'importo versato in acconto aveva concorso a determinare il c.d. plafond per gli anni 2009 e 2010, ossia il limite entro il quale l'esportatore abituale, che aveva dichiarato di volersene avvalere, poteva effettuare acquisti e importazioni di beni in regime di sospensione Iva, ex art. 8, primo comma, lett. c), e secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e che, in data 15/10/2010, l'acquirente aveva ceduto il contratto alla Vent D'Est Y.M.LTD, una società dello stesso gruppo avente sede nelle isole della Manica, alla quale aveva dichiarato di voler destinare l'imbarcazione per usi privati, cui era seguita l'emissione di una nota di debito pari all'importo dell'Iva dovuta sulle fatture in acconto e il versamento dell'imposta all'erario, da parte della contribuente, con successiva applicazione dell'Iva sulla fattura emessa a saldo. L'Ufficio, avendo ritenuto che il superamenl:o del plafond rideterminato ex post avesse reso indebita, fin dall'origine, la mancata applicazione dell'Iva sulle importazioni di beni in regime di sospensione d'imposta e avendo configurato uno nsplafonamento postumo", aveva emesso una serie di avvisi di accertamento relativi all'Iva originariamente non corrisposta e applicato le relative sanzioni. Impugnati, con distinti ricorsi, i predetti atti dalla contribuente, la C.T.P. di La Spezia, previa loro riunione, li accolse con sentenza n. 544 del 2/3/2015, che fu confermata dalla C.T.R. per la Liguria, adita dall'Ufficio, con la sentenza n. 154 del 23/11/2018, depositata il 31/1/2019. 
Avverso questa sentenza, l'Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, mentre la contribuente si è difesa con controricorso, illustrato anche con memoria. 

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.