Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso proposto dal Comune di Miglionico
Pubblicato il: 11/9/2022
Il Comune di Miglionico è stato rappresentato e difeso dall’avvocato Fernanda Chiarelli nel ricorso contro Achille Volpe, non costituito in giudizio.
Con ricorso in appello numero di registro generale 6284 del 2015, proposto da Comune di Miglionico, veniva richiesta la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Sezione prima) n. 904/2014.
Il Comune di Miglionico disponeva con ordinanza n. 31/2013 la chiusura a effetto immediato e a tempo indeterminato dell’attività di ristorazione svolta dal signor Achille Volpe nell’azienda agrituristica di proprietà denominata “Tenuta della Volpe”, ai sensi dell’art. 10 commi 1 e 3 l. 25 agosto 1991 n. 287, come modificato dall’art. 64 del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59, e dell’ivi richiamato art. 17-ter comma 3 r.d. 18 giugno 1931 n. 773.
Tanto alla luce del verbale della locale stazione dei Carabinieri di Miglionico 1° aprile 2013, che aveva accertato in capo al medesimo la violazione della predetta legge 287/1991, per avere egli esercitato l’attività di ristorazione in locale non idoneo, costituito da una tettoia in legno posta nelle immediate adiacenze dei locali autorizzati a tale scopo ma non in questi ricompresa.
L’interessato impugnava il provvedimento e il presupposto accertamento con ricorso proposto davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, deducendo violazione dell’art. 10 l. 287/1991, dell’art. 17-ter TULPS e degli artt. 7 e ss. della l. 7 agosto 1990 n. 241.
Con sentenza n. 904/2014 l’adito Tribunale (Sezione prima), nella resistenza del Comune, accoglieva il ricorso, annullava l’ordinanza gravata e disponeva la condanna dell’Amministrazione comunale alle spese del giudizio.
Il Comune ha appellato la sentenza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie, disponendo per l’effetto la riforma della sentenza impugnata e la reiezione del ricorso di primo grado. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.