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La Corte di Cassazione Accoglie il ricorso principale in relazione al terzo motivo, assorbiti gli altri.


Pubblicato il: 10/28/2022

Carifin Italia S.p.A è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Gaetano Ragucci e Adriana La Rocca mentre l'Agenzie delle Entrate è stata difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

L'Agenzia delle entrate - Ufficio di Faenza - notificò alla Carifin Italia S.p.A., società con socio unico, in liquidazione (di seguito, per brevità, società o contribuente) avviso di accertamento, col quale recuperò a tassazione, ai fini delle imposte dirette, euro 1221.345,00 pari alla svalutazione dei crediti relativi a cessioni del quinto di stipendio in quanto coperti da garanzia assicurativa e una maggiore IVA a debito per l'importo di euro 297.859,28, derivante dalla contestata illegittima detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti in relazione ad attività di locazione di beni immobili propri. L'atto impositivo fu emesso a conclusione di attività di controllo sulla dichiarazione dei redditi per l'anno 2003, seguita da accesso presso la sede della società finalizzata all'acquisizione di documentazione. La società impugnò l'avviso di accertamento dinanzi alla
Commissione tributaria provinciale (CTP) di Ravenna, che accolse il ricorso limitatamente al rilievo afferente all'IVA ritenuta dall'Ufficio illegittimamente detratta, avendo il giudice tributario di primo grado accolto il motivo con quale la contribuente aveva dedotto la violazione degli artt. 19, 19 bis, 36 e 36 bis del d.P.R. n. 633/1972, per avere l'Ufficio erroneamente calcolato VIVA detraibile secondo il meccanismo del pro- rata. La sentenza fu oggetto tanto di appello principale da parte della contribuente, quanto di appello incidentale da parte dell'Ufficio nelle statuizioni ad essi rispettivamente sfavorevoli. La Commissione tributaria regionale (CTR) dell'Emilia - Romagna, con sentenza n. 45/6/11, depositata il 5 maggio 2011, non notificata, respinse entrambe le impugnazioni, confermando la sentenza impugnata. Avverso la suddetta sentenza della CTR dell'Emilia - Romagna la società ha proposto ricorso principale per cassazione, affidato a quattro motivi, cui l'Ufficio ha resistito con controricorso, spiegando a sua volta ricorso incidentale affidato ad un solo motivo, cui a sua volta la società resiste con controricorso. In prossimità dell'udienza la ricorrente principale ha prodotto
documentazione riferita all'autotutela parziale, per mezzo della quale l'Amministrazione finanziaria ha parzialmente annullato, limitatamente al rilievo IVA per euro 297.858,00 ed alle relative sanzioni per l'importo di euro 155.722,00, l'avviso di accertamento n. R7Z03T100544/2008, dalla cui impugnazione ha tratto origine il presente giudizio, essendo seguito a detto atto di annullamento parziale in autotutela il deposito, da parte dell'Agenzia delle entrate, di atto di rinuncia al ricorso incidentale regolarmente notifìcato alla ricorrente principale. La causa è stata quindi trattata all'udienza pubblica fissata il 6
dicembre 2021, avendo la ricorrente principale formulato tempestiva richiesta di discussione orale, ritualmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso principale in relazione al terzo motivo, assorbiti gli altri.
Dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso incidentale per rinuncia dell'Agenzia delle entrate al ricorso incidentale medesimo.
Cassa la sentenza impugnata in accoglimento del ricorso principale e, decidendo la causa nel merito, accoglie l'originario ricorso della contribuente, annullando l'avviso di accertamento impugnato anche nella parte non oggetto di annullamento in autotutela.
Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito del giudizio e condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore della ricorrente principale delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 14.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi, liquidati in euro 200,00 ed accessori di legge.