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Il Consiglio di Stato si esprime riguardo i provvedimenti di AGCM nei confronti di Hertz Italiana


Pubblicato il: 11/9/2022

Hertz Italiana S.r.l. è stata rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro D'Andria e Gabriele Accardo.

Con ricorso numero di registro generale 3508 del 2019, proposto da Hertz Italiana S.r.l., veniva richiesta la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 00701/2019.

Con il provvedimento n. 26297 del 15 dicembre 2016, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (per brevità, anche Autorità) ha ascritto in capo alla Hertz Italiana s.r.l. (per brevità, anche Hertz), professionista operante nel settore dell’autonoleggio anche con il marchio Firefly Rent A Car, due pratiche commerciali scorrette.

L’Autorità ha vietato la diffusione o continuazione delle pratiche in esame, irrogando al professionista una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 1.500.000,00 in relazione alla prima pratica e di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 120.000,00 in relazione alla seconda.

La Hertz, ricorrendo dinnanzi al Tar Lazio, Roma, ha impugnato il provvedimento n. 26297/2016 cit., deducendone l’illegittimità sia in relazione all’an degli asseriti illeciti ascritti al professionista, sia con riguardo alla quantificazione delle sanzioni in concreto applicate.

Il Tar Lazio ha parzialmente accolto il ricorso, limitatamente alle censure svolte contro la seconda pratica commerciale, mentre ha rigettato le doglianze riferite alla prima pratica, in relazione alla quale ha pure confermato l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.500.000,00.

La ricorrente in primo grado ha appellato la sentenza pronunciata dal Tar, deducendone l’erroneità con l’articolazione di tre motivi di impugnazione.

L’Autorità si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, accoglie nei predetti limiti il ricorso di primo grado, rigettandolo per il resto, con nuova quantificazione, nella misura di € 600.000,00, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la pratica descritta al punto 2 del provvedimento impugnato dinnanzi al Tar. Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.