La Corte rigetta il ricorso di Ruccio Marisa contro Ama S.p.A.
Pubblicato il: 11/9/2022
Pezzali Paola ha assistito Ruccio Marisa. Petraccia Nicola Domenico ha difeso Ama S.p.A.
Con sentenza n. 1379 pubblicata il 30.6.2020 la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda proposta da Marisa Ruccio nei confronti di AMA – Azienda municipale Ambiente s.p.a. per il riconoscimento della qualifica superiore (in specie, II livello del CCNL Federambiente), non potendo rinvenirsi, nell’art. 15 del CCNL Federambienti, la previsione di un diritto soggettivo alla promozione, ed ha condannato la lavoratrice alla ripetizione delle somme già percepite (in esecuzione della sentenza del Tribunale) per il periodo dicembre 2010- maggio 2015.
La Corte distrettuale, ha preliminarmente concordato, con il giudice di prime cure, sull’accertato inadempimento della società all’obbligo (previsto dall’art. 15 del CCNL Federambienti) di preventiva verifica della possibilità di coprire i posti in organico vacanti o di nuova istituzione con l’avanzamento in servizio inquadrati nel livello inferiore (essendo stato accertato, in fatto, che la società aveva proceduto ad un esame congiunto con le organizzazioni sindacali in vista di nuove assunzioni nel II livello, senza effettuare la preventiva verifica riguardo ai dipendenti del livello inferiore e che la ricorrente era adibita proprio a quei servizi oggetto delle nuove assunzioni); ha constatato che la previsione negoziale era suscettibile di essere sanzionata con le ordinarie regole civilistiche (non essendo stata prevista, dalle parti sociali, alcuna sanzione); ha interpretato la clausola contrattuale rinvenendovi non già un diritto del singolo dipendente alla precedenza nel posto vacante di livello superiore bensì il diritto di essere preventivamente valutato a tali fini; ha rilevato che nessuna allegazione (né prova) era stata fornita circa la certezza che la Ruccio – in caso di ottemperanza, da parte del datore di lavoro, alla preventiva verifica – avrebbe conseguito la promozione (dovendosi, comunque, procedere ad una comparazione con tutti gli altri dipendenti aventi diritti in quanto in possesso dei requisiti per ottenere la promozione nonché ad una valutazione rispetto ai posti vacanti, elementi dedotti solo genericamente nel ricorso introduttivo del giudizio); ha escluso la sussistenza di un pregiudizio per perdita di chance, non emergendo la certezza o comunque l’elevata probabilità di promozione nel livello superiore (essendo scarne le allegazioni della lavoratrice e non risultando una eccedenza di posti di livello superiore rispetto ai dipendenti inquadrati nel I livello); ha, inoltre, rilevato che sulla carenza, nel caso di specie, dei requisiti previsti dall’art. 2103 cod.civ. per la promozione automatica (ossia lo svolgimento di mansioni prevalenti corrispondenti al livello superiore) si era formato giudicato, non essendo stato proposto motivo di appello; ha, di conseguenza, condannato la lavoratrice alla restituzione delle somme percepite, a titolo risarcitorio, in esecuzione della sentenza di primo grado (corrispondenti al periodo dicembre 2010-maggio 2015), tenute ferme le somme percepite a titolo retributivo da giugno 2016, allorquando la Ruccio è stata, di fatto, adibita a mansioni corrispondenti al II livello.
La lavoratrice ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società ha depositato controricorso. Entrambi le parti hanno depositato memoria.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

