La Corte dichiara inammissibile il ricorso di Scarcellli Vincenzo contro Acquedotto Pugliese Spa
Pubblicato il: 11/8/2022
Paolo Di Noia ha assistito Scarcellli Vincenzo. Giuseppe Polito ha assistito Acquedotto Pugliese Spa.
Con sentenza n. 4385 del 2020, questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da Vincenzo Scarcelli nei confronti dell’Acquedotto Pugliese Spa avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari che aveva confermato il rigetto della domanda proposta dal lavoratore in primo grado.
Avverso tale pronuncia ha proposto “Ricorso straordinario per Revocazione, ex art. 391 bis, come modificato dalla Legge di conversione del 25/10/2016, n. 197, art. 1-bis, comma 1” il soccombente, “per errore di fatto” della sentenza impugnata, oltre che delle decisioni del doppio grado di merito. La società ha resistito con controricorso, chiedendo altresì la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
In prossimità della pubblica udienza il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Parte ricorrente ha comunicato memoria.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.