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Il Consiglio di Stato si esprime in merito al ricorso proposto proposto dalla Biocogein s.r.l.,


Pubblicato il: 9/13/2022

Nel procedimento Biocogein s.r.l. è stata rappresentata dagli avvocati Mario Bucello, Simona Viola, Bruno Emilio Tonoletti, Francesco Vergara e Paola Tanferna; la Regione Campania è stata rappresentata dall'avvocato Rosanna Panariello; il Comune di Capaccio è stato rappresentato dagli avvocati Sergio Perongini ed Erminio Cioffi Squitieri.

Con un primo ricorso proposto innanzi al T.a.r. della Campania (n.r.g. 1436/2015), notificato il 3 marzo 2015 e depositato il 20 marzo 2015, la Biocogein s.r.l. [d’ora in avanti Biocogein] esponeva di essere stata costituita nel luglio dell’anno 2012 dalla compartecipazione di una società – già impegnata nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – ed otto società agricole del Cilento produttrici di biomasse vegetali (sansa di olive e residuo della manutenzione dei boschi); di aver presentato alla Regione Campania, in data 12 marzo 2014, l’istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse vegetali, della potenza di 999 kW ed opere connesse, da realizzare su un’area agricola di circa 21.000 mq situata nel Comune di Capaccio, località Sorvella, costituente.

Nel giudizio di primo grado n.r.g. 1436/2015 si costituivano il Consorzio bonifica di Paestum ed il Comune di Capaccio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Nel giudizio di primo grado n.r.g. 2008/2015 si costituivano il Comune di Capaccio, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Consorzio di bonifica di Paestum e la Regione Campania, chiedendo il rigetto del ricorso.

l Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 3061/2018 e sugli appelli incidentali, come in epigrafe proposti: dichiara l’appello principale parzialmente improcedibile, parzialmente lo respinge e parzialmente lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione; accoglie gli appelli incidentali proposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Comune di Capaccio ai sensi di cui in motivazione; in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto deve essere confermata, accoglie la domanda risarcitoria proposta nei confronti della Regione Campania, ai sensi e nei limiti indicati in motivazione; condanna la Regione Campania al pagamento della somma liquidata in motivazione; compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.