Il Consiglio di Stato si esprime sul ricorso proposto da BRT S.p.A.
Pubblicato il: 9/15/2022
Nel procedimento BRT S.p.A. è stata rappresentata dagli avvocati Andrea Manzi e Laura Scambiato
Con ricorso (n. R.g. 7145/2020) la società BRT S.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. III, 3 aprile 2020 n. 3767, con la quale è stato accolto solo in parte il ricorso (n. R.g. 916/2019), proposto da detta società, nei confronti dei seguenti atti e provvedimenti: (in via principale) a) della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 545/18/CONS del 13 novembre 2018, concernente “Ordinanza ingiunzione alla BRT S.p.a. per la violazione delle disposizioni della Direttiva generale per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi (Delibera n. 413/14/CONS)”; (in via conseguenziale) b) dell'atto di contestazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 21/18/DSP del 16 luglio 2018, concernente “Contestazione a BRT S.p.A. della violazione delle disposizioni della Direttiva generale per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi (Delibera n. 413/14/CONS)” e dell'allegata “Relazione sull'attività preistruttoria condotta ai sensi dell'art. 3 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 581/15/CONS, nei confronti della società BRT S.p.A. (AUG 156/2000) in ordine al rispetto della Direttiva generale per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi approvata con Delibera 413/14/CONS”; c) nonché di ogni atto presupposto e connesso agli atti di cui sopra, ivi compresa, in parte qua, anche previa disapplicazione dell'articolo 6, comma 1-bis, d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 413/14/CONS, recante “Direttiva Generale per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi” e del relativo Allegato A.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, sull’appello indicato in epigrafe (n. R.g. 7145/2020), lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. III, 3 aprile 2020 n. 3767, con la quale è stato accolto solo in parte il ricorso (n. R.g. 916/2019) presentato in primo grado.
Condanna la società BRT S.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere le spese del grado di appello in favore dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del rappresentante legale pro tempore, nella misura complessiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge.