Il Consiglio di Stato si esprime in merito all'Accordo per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse nel Comune di Milano
Pubblicato il: 10/18/2022
I ricorrenti sono stati assistiti dall’avvocato Danilo Giovanni Daniel. Il Comune di Milano è stato rappresentato dall'avvocato Giuseppe Lepore. FS Sistemi Urbani S.r.l. è stata assistita dall’avvocato Alessandro Botto. Coima SGR S.p.a. è stata assistita dall’avvocato Guido Alberto Inzaghi. Redo SGR S.p.a. - Società Benefit è stata assistita dagli avvocati Guido Bardelli e Eva Maschietto.
Il Signor Oldani e gil altri ricorrenti hanno proposto ricorso n. 1344 del 2020 contro il Comune di Milano e la Regione Lombardia per la riforma della sentenza del TAR per la Lombardia n. 2501 del 9 dicembre 2019.
I ricorrenti, cittadini residenti e/o proprietari di immobili in prossimità dei vari scali ferroviari oggetto dell’Accordo di Programma "per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione, site in comune di Milano, denominate: «Scalo Farini, Scalo Romana, Scalo e Stazione di Porta Genova, Scalo Basso di Lambrate, parte degli scali Greco-Breda e Rogoredo, aree ferroviarie S. Cristoforo", hanno impugnato il decreto del Presidente della Regione Lombardia 1 agosto 2017, n. 754, l’Accordo di Programma sottoscritto in data 22 giugno 2017 dal Comune di Milano e dalla Regione Lombardia, con adesione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., FS Sistemi Urbani S.r.l., Savills Investment Management SGR S.p.A., la delibera di Giunta regionale n. X/6772 del 22 giugno 2017 e la delibera di Giunta comunale n. 1085 del 22 giugno 2017, entrambe di approvazione dell’ipotesi di Accordo di Programma, la delibera del Consiglio comunale n. 19 del 13 luglio 2017, di ratifica dell’adesione del Sindaco all’Accordo di Programma.
Il Consiglio di Stato dichiara inammissibile l’intervento ad opponendum di Redo SGR S.p.a., respinge l’appello, compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio, e condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese della verificazione da liquidarsi alla professoressa Carolina Giamo nella misura di euro 19.703,48, da cui va detratto l’anticipo pari ad euro 2.000,00, oltre agli accessori come per legge.