La Corte rigetta il ricorso di Forte Franco contro Servizi Logistici Srl
Pubblicato il: 11/11/2022
Forte Franco è stato difeso dall'avvocato Sandro Salera. Servizi Logistici Srl è stata difesa da Nicola Di Tomassi.
Franco Forte, dipendente della Servizi Logistici Integrati s.r.l. con mansioni di autista, impugnò il licenziamento intimatogli dalla società datrice di lavoro in data 20.1.2017 dopo che gli era stato contestato di aver causato un tamponamento per grave colpa anche conseguente all' utilizzo alla guida di una chat telefonica.
Il Tribunale di Frosinone, all'esito della fase sommaria, rigettò la domanda del lavoratore e la decisione fu confermata dal giudice dell'opposizione.
La Corte di appello di Roma, investita del reclamo da parte del lavoratore, lo ha rigettato osservando che la censura con la quale si voleva far valere il carattere discriminatorio del licenziamento era generica e priva di supporto probatorio.
Ha ritenuto tempestivo il licenziamento, ed assorbite le altre censure, osservando che, a fronte del sinistro verificatosi nel novembre del 2015 (11.11.2015), la condotta era stata addebitata al Forte già il 27.11.2015. Sempre con riguardo alla tempestività del recesso ha evidenziato che l'archiviazione del procedimento penale da parte dell'autorità giudiziaria austriaca era stata comunicata dal Forte il 18.2.2016 e che, però, la società aveva prudentemente atteso per contestare gli addebiti l'esito dell'estrapolazione dei dati dalla scatola nera del mezzo da eseguirsi a cura di una società terza. Ha chiarito che solo quando era stata accertata (il 16.12.2016) l'impossibilità di ottenere quegli ulteriori elementi di valutazione della condotta del lavoratore la società, con due distinte contestazioni del 20.12.2016 e poi del 5.1.2017, aveva contestato l'addebito ed intimato il licenziamento.
Ha evidenziato che in giudizio era stata accertata l'esistenza di una giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro ravvisata nella condotta posta in essere dal lavoratore che aveva causato colpevolmente il tamponamento con danni ai mezzi aziendali.
Ha ritenuto che tali circostanze di fatto non erano state contestate nella loro fattualità ed erano comprovate dalle risultanze dei verbali di polizia e dalle dichiarazioni di testimoni del tamponamento.
Ha ritenuto generiche le deduzioni del reclamante con riguardo ad un'erronea applicazione dell'art. 32, lett. B, della contrattazione collettiva di riferimento ed ha sottolineato che la disposizione richiamata stigmatizza l'incuria del dipendente che causi danni ai beni aziendali chiarendo che, tuttavia, nel caso in esame non si discute del danneggiamento della vettura affidata al Forte ma piuttosto di una negligenza/imperizia alla guida che assume rilievo tenuto conto delle mansioni di autista svolte e che giustifica l'interruzione del rapporto di lavoro (date le mansioni ci si aspetta una elevata soglia di perizia alla guida, quella diligenza dell'homo eiusdem professionis et condicionis, tale per cui un simile comportamento, violativo delle norme sulla circolazione stradale con conseguente causazione dell'incidente, è certamente lesiva del rapporto fiduciario tra la Società e il reclamante e giustificatrice del recesso). Infine, ha ritenuto specifiche le contestazioni di addebito evidenziando che, infatti, le difese erano state puntuali.
Per la cassazione della sentenza ha proposto tempestivo ricorso Franco Forte affidato a cinque motivi. La società Servizi Logistici Integrati s.r.l. ha resistito con controricorso e il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.