La Corte dichiara inammissibile il ricorso di Biondolillo Carlo contro Bormioli Luigi Spa
Pubblicato il: 11/12/2022
Biondolillo Carlo è stato rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Balteri. Bormioli Luigi Spa è stata difesa da Giuseppe Maria F. Rapisarda e Paolo Banzola.
Carlo Biondolillo ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza n. 13935 del 2017 con la quale questa Corte di Cassazione, confermando la sentenza della Corte di appello di Bologna, ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per avvenuto superamento del periodo di comporto.
Deduce il ricorrente che solo successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione aveva reperito documentazione, esistente presso l'Inps e presso l'Inali, dalla quale era possibile evincere che numerose assenze erano state calcolate dagli enti preposti per infortunio e non per malattia. Inoltre, dalla stessa documentazione, era emersa anche una difformità tra l'imputazione delle assenze nelle buste paga e quelle risultanti presso gli enti previdenziali.
Pertanto, ritenendo che ricorresse la previsione degli artt. 391 ter e 395 comma 1 n. 3 c.p.c., ha chiesto la revocazione della sentenza per violazione degli artt. 1175, 1375, 1460, 1218 c.c., dell'art. 2110 c.c. e dell'art. 52 del c.c.n.l. di categoria.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.